Impugnazione dell’ordinanza di rigetto del ricorso

Commento all’Ordinanza della Corte di Cassazione Civile sez. II 26 novembre 2025, n. 30960

Giuseppe Carmagnini 29 Gennaio 2026
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L’ordinanza n. 30960 del 26 novembre 2025 della Seconda Sezione civile assume particolare rilievo sistematico nella materia delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, poiché interviene sulla pretesa “consumazione” del potere di contestare il verbale di accertamento e, di riflesso, la ritenuta inammissibilità dell’opposizione ex art. 6 d.lgs. n. 150/2011 allorché il trasgressore abbia già esperito, con esito negativo, il rimedio amministrativo davanti al Prefetto ai sensi degli artt. 203 e 204 C.d.S.
Il caso offre alla Corte l’occasione per ricostruire in modo nitido il rapporto tra i diversi rimedi – ricorso gerarchico al Prefetto, opposizione al verbale ex art. 204-bis C.d.S. disciplinata dall’art. 7 d.lgs. n. 150/2011, opposizione all’ordinanza-ingiunzione ex art. 205 C.d.S. regolata dall’art. 6 del medesimo decreto – e per riaffermare, in linea di rigorosa continuità con il precedente delle Sezioni Unite n. 1786/2010, la natura “sul rapporto” del giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, che esclude qualsivoglia logica di preclusione o consumazione del potere di difesa in ragione dell’aver preventivamente adito l’autorità amministrativa.
Il Tribunale di Matera, nel confermare l’impostazione del giudice di pace, aveva ritenuto che, poiché i motivi dedotti dal ricorrente nell’opposizione all’ordinanza prefettizia coincidevano con quelli già fatti valere in sede di ricorso amministrativo avverso il verbale, il potere di contestare i vizi dell’accertamento fosse ormai esaurito e che, pertanto, l’opposizione ex art. 6 d.lgs. n. 150/2011 potesse avere ad oggetto soltanto vizi “propri” dell’ordinanza (ad esempio, il difetto di motivazione o l’incompetenza del funzionario), non anche vizi derivati afferenti al verbale di contestazione, la cui sindacabilità sarebbe stata consumata davanti al Prefetto. A sostegno di tale conclusione il giudice del gravame richiamava l’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 150/2011 – norma dettata per il rito di opposizione al verbale ex art. 204-bis C.d.S. – interpretandolo nel senso di una radicale incompatibilità tra rimedio amministrativo e rimedio giurisdizionale.

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