Ciò che la legge riserva al pubblico ufficiale che provvede alla notifica a mezzo posta è l’esercizio della potestà pubblica di certificazione inerente alla notifica stessa, per la parte che gli compete – e dunque l’autenticazione della copia da consegnare al destinatario e la redazione della relata di notifica a mezzo posta – non le attività materiali di stampa, imbustamento e trasmissione. Queste ultime possono essere eseguite anche da altri e anche fuori del territorio comunale, sol che sia assicurata la genuinità delle predette certificazioni anche grazie all’uso di sistemi informatici e telematici disciplinato dalla legge.
Cassazione Civile, sez. II, 15/9/2008, n. 23588
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