La rilevanza penale della condotta punita dall’art. 659 c.p. richiede l’incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l’interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare – Corte di Cassazione, sez. I Penale, 12/2/2014, n. 6685
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