Non importa che vi sia contatto tra i veicoli affinchè si possa determinare una responsabilità penale per omicidio colposo. Cassazione penale, sez. IV, 5/6/2012, n. 21841
Non importa che vi sia contatto tra i veicoli affinchè si possa determinare una responsabilità penale per omicidio colposo allorquando la condotta imperita, negligente e imprudente del veicolo gravato dalla precedenza abbia causato una turbativa alla circolazione di un motociclo il cui conducente, azionando i freni, sia caduto per poi decedere a causa delle gravi lesioni.
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