Legittima la sospensione del procedimento disciplinare, successivamente riaperto all’esito della sentenza di primo grado, con la conseguenza che, il licenziamento irrogato all’agente di polizia locale, deve ritenersi valido senza necessità di attendere l’irrevocabilità della sentenza penale. Sono queste le indicazioni della Cassazione (sentenza n.18197/2023) che ha confermato l’autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, ritenendo valida la sanzione espulsiva.
>> Continua la lettura dell’APPROFONDIMENTO
TI CONSIGLIAMO
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento