Circolazione stradale
> Reato di fuga ed omissione di soccorso
Corte di Cassazione Penale sez. IV 6/12/2023 n. 48530
La momentanea sosta effettuata dall’autore dell’investimento, secondo consolidata orientamento di legittimità, configura egualmente la condotta della “fuga”.
Il reato di fuga (art. 189, comma 6, cod. strada) è finalizzato a garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti nell’investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro; il reato di mancata prestazione di assistenza (comma 7) è finalizzato ad assicurare il necessario soccorso alle persone rimaste ferite. Pertanto, è ravvisabile un concorso materiale tra le due ipotesi criminose.
La breve sosta dopo un incidente con feriti non esclude la responsabilità per i reati di fuga e omissione di soccorso
Sentenza della Corte di Cassazione (sez. IV Pen.) 6 dicembre 2023, n. 48530
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