E’ ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti.
Fede privilegiata del verbale per accertamenti dinamici: è ammessa la contestazione e la prova delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento. La sentenza della Cassazione
Leggi anche
Via libera alla ricognizione degli autovelox
Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 3 luglio 2025
04/07/25
Stupefacenti: spaccio di lieve entità. E’ incostituzionale escludere la messa alla prova
Corte Costituzionale 1 luglio 2025, n. 90
04/07/25
PL Channel: Il pacchetto sicurezza – Le disposizioni di interesse per la Polizia Locale
Nuovo webinar: giovedì 10 luglio 2025, ore 10:00 – 12:00
04/07/25
Velox e accertamenti strumentali: come continuare l’attività nel rispetto delle nuove regole
Corso on line in diretta 9 luglio 2025 – Iscriviti qui –
04/07/25
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento