Autovelox approvati e tenuta dell’accertamento nel giudizio di appello

Commento alla sentenza del Tribunale di Bologna 5 febbraio 2026, n. 1201

Giuseppe Carmagnini 31 Marzo 2026
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La pronuncia del Tribunale di Bologna si colloca all’interno di un indirizzo unitario del Tribunale felsineo, già oggetto di precedenti approdi presentati e commentati in questa rivista elettronica, poiché sostiene la sufficienza dell’approvazione dell’apparecchio rilevatore della velocità attraverso una duplice linea argomentativa, l’una di carattere giuridico/sistematico e l’altra di natura probatoria sostanziale.

Sul primo versante il giudice muove da una lettura coordinata del Codice della strada e rifiuta una interpretazione atomistica dell’art. 142 comma 6, percorsa in maniera scarsamente convincente con argomenti errati dalla Seconda Sezione della Cassazione civile a partire dall’ordinanza 10505 del 2024. La sentenza di merito riconosce che tale disposizione menziona le apparecchiature debitamente omologate, ma osserva che la disciplina non può essere isolata dall’art. 201 comma 1 ter, il quale, per i rilievi automatici senza presenza degli operatori, menziona espressamente dispositivi omologati ovvero approvati. Il raccordo con l’art. 4 del d.l. 121 del 2002 convertito nella legge 168 del 2002 e con l’art. 45 comma 6 del Codice della strada conduce così a una conclusione diversa da quella della Cassazione, vale a dire che il legislatore ha collocato i provvedimenti di approvazione e omologazione sul medesimo piano funzionale per l’impiego degli strumenti di accertamento dei limiti di velocità e non come vorrebbero i giudici di legittimità che hanno ritenuto al di là di qualsiasi argomento oggettivo che l’approvazione sia una fase propedeutica dell’omologazione, dimostrando non solo di andare oltre alla norma regolamentare, ma anche di non conoscere come si svolgono i due procedimenti in concreto.

In questa prospettiva la decisione valorizza il criterio della coerenza ordinamentale, anche in ragione dei principi generali che sorreggono l’applicazione della legge con gli articoli 12 e 15 delle preleggi e reputa che negare efficacia all’approvazione significherebbe svuotare di contenuto normativo le disposizioni che la richiamano in modo espresso. L’argomento è ben pavimentato in diritto, molto di più degli approdi di legittimità, perché non si limita a contrapporre una fonte a un’altra, ma costruisce una lettura integrata del sistema normativo che legittima l’accertamento remoto delle violazioni, con un esito che tutela sia l’affidabilità dei controlli, sia la razionalità del quadro regolatorio.

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Velox e controlli su strada

Oggi gran parte delle violazioni in materia di circolazione stradale viene accertata con strumenti elettronici che, di fatto, si sostituiscono all’operatore su strada. Sul piano normativo il legislatore è intervenuto costantemente sul tema, ma in modo spesso non coerente.Da un lato ha ampliato i casi in cui la contestazione immediata non è necessaria, attraverso l’impiego di strumenti debitamente approvati; dall’altro ha introdotto una serie di adempimenti e limitazioni, in particolare per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, che hanno reso estremamente difficoltosa l’attività degli organi di polizia e delle amministrazioni locali.Dopo la sentenza della Corte Costituzionale sulle verifiche della taratura, alla quale hanno fatto seguito il D.M. n. 282/2017 e la Direttiva Minniti, siamo giunti alla questione della omologazione dei dispositivi di controllo della velocità (ordinanza Cassazione n. 10505/2024) ed al nuovo Decreto MIT 11.4.2024 (G.U. n. 123 del 28.5.2024) emanato in attuazione dell’articolo 25 della Legge n. 120/2010.Il quadro che ne deriva è caratterizzato da incertezza operativa e incomprensioni procedurali, interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali talvolta difformi tra loro e che, anche per questo, sono la causa dell’insorgere di un contenzioso sempre più intenso e complesso.Questa guida offre un’attenta analisi dell’evoluzione normativa e dei principi generali che regolano l’accertamento e la contestazione delle violazioni mediante i dispositivi tecnologici a disposizione delle Polizie locali, per poi passare all’esame dei singoli casi, alla luce della più affermata giurisprudenza e della prassi ministeriale, mettendo in luce ogni criticità e proponendo le soluzioni più adeguate ai singoli casi.Massimo AncillottiGià comandante di PL laureato in giurisprudenza e avvocato. Autore e coautore di libri e pubblicazioni su CdS, polizia giudiziaria e altre materie di competenza della polizia locale.Giuseppe CarmagniniResponsabile dell’ufficio Contenzioso e supporto giuridico per la PL del Comune di Prato. Autore di libri, monografie, approfondimenti sul CdS, è docente accreditato presso molte scuole regionali.

 

Massimo Ancillotti, Giuseppe Carmagnini | Maggioli Editore 2025

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