A questo punto i Comandanti debbono capire come possano utilizzare questi fondi accantonati per le finalità specifiche di cui agli artt. 208 e 7 del codice della Strada. Su una questione simile è intervenuta recentemente, con proprio parere, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia con deliberazione 11/09/2015 n.281 la quale ha precisato che per un ente non in sperimentazione:
- Nel 2015 gli enti adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dalla contabilità armonizzata, cui è attribuita funzione conoscitiva;
- Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria;
- Nel 2015, come prima voce dell’entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale;
- In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell’esercizio 2015, gli enti non in sperimentazione applicano la relativa disciplina vigente nel 2014.
In merito al risultato di amministrazione accertato, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi e al primo accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, la sua composizione è descritta dall’art.187 TUEL modificato dal d.lgs.126/2014, il quale stabilisce quanto segue:
“Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.
PER APPROFONDIRE
Organizzazione e gestione della polizia locale