Il fatto
La Corte di appello, nel confermare le condanne di minaccia e lesioni personali nei confronti degli agenti di polizia locale, per aver contestato all’imputato una infrazione amministrativa per guida del ciclomotore senza casco e per avere poi il medesimo imputato cagionato loro lesioni personali guaribili in tre giorni per opporsi al fermo amministrativo del ciclomotore, ha considerato le circostanze aggravanti in quanto avvenute nei confronti di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ovvero ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio. Per tale verso la pena è stata aumentata nei limiti previsti dalla normativa, da un terzo fino alla metà, potendo in tal modo procedere di ufficio per il reato di lesioni personali senza necessità della querela.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato in Cassazione precisando l’errore di applicazione dell’aggravante nonostante il difetto di querela, ossia avendo la Corte di appello proceduto di ufficio considerando l’aggravante elemento costitutivo del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, con la conseguente irrilevanza della querela ai fini della procedibilità.