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TAR Veneto sez. IV 31/10/2023 n. 1533
Il carattere differenziato della raccolta dei rifiuti urbani ingombranti sottoposti a trattamento non influisce sulla riconducibilità di essi tra i rifiuti speciali con codice 19 12 12 dell’E.E.R. (elenco europeo rifiuti), atteso che questa diversa classificazione dipende dalla tipologia di trattamento subito dal rifiuto e vieppiù dal risultato del detto processo, che deve condurre alla formazione di un rifiuto avente caratteristiche chimico-fisiche differenti da quelle inizialmente possedute; pertanto, ai suddetti fini riclassificatori non è decisiva nemmeno l’attribuzione del codice 19 12 12 dell’E.E.R. se a tale formale individuazione non corrisponde una sostanziale eterogeneità del prodotto esitato dal trattamento .
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it
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Pronuncia del TAR Veneto (sez. IV) 31 ottobre 2023, n. 1533
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