Premessa
La materia della riscossione è stata interessata negli ultimi anni da un’intensa attività di produzione normativa. Sono infatti oltre 25 anni che il mondo della riscossione in generale e, conseguentemente, quello della riscossione di sanzioni amministrative è in grande fermento.
Non basterebbe certamente lo spazio dedicato a questo intervento divulgativo per descrivere i tanti e spesso poco comprensibili, interventi legislativi proposti all’interprete dal 1999, data del primo importante riordino normativo in materia, fino ad oggi.
Ci limitiamo, quindi, per quanto di nostro più specifico interesse, a due passaggi essenziali.
Il primo, ormai certo e ben contestualizzato nel tempo, riguarda la definitiva entrata in vigore, dal 1° gennaio 2026 del nuovo d.lgs. 25 marzo 2025, n. 33 , recante il nuovo testo unico della riscossione e dei versamenti (da ora in poi TUR), adottato in attuazione delle legge-delega 9 agosto 2023, n. 111 di riforma del sistema fiscale in generale e di quello della riscossione in particolare.
Si tratta di un testo complesso di vaste dimensioni, ma che potrebbe aiutarci a rintracciare in un unico testo legislativo tutte le disposizioni vigenti e di interesse per l’attività di riscossione. E così è, ancorché, per taluni aspetti, invero marginali, saremo comunque costretti a navigare in altri testi normativi.
Il secondo, ancora in fieri ed in divenire, ma verosimilmente certo, è contenuto nella legge di bilancio 2025, ancora in fase di discussione e da approvare. Al suo interno compare infatti la previsione dell’ingresso nel mondo della fiscalità locale, di un nuovo soggetto (AMCO spa, società a quasi totale partecipazione societaria pubblica) di cui potranno e, a certe future condizioni, dovranno servirsi gli enti locali per la gestione della fase di riscossione delle proprie entrate, comprese ovviamente le sanzioni amministrative pecuniarie.
Con un iniziale approfondimento proposto su questa piattaforma abbiamo già illustrato i contenuti essenziali della mini riforma di che trattasi e per ogni utile confronto si rimanda alla sua lettura.
Tanto detto, entriamo nel cuore dell’argomento in epigrafe che forse non costituisce oggetto di quotidiana attività di confronto, ma certamente aspetto mai completamente chiarito ed ancor meno effettivamente praticato, pur nascondendosi dietro ad esso, spiacevoli profili di responsabilità contabile.
Invero, la tematica del controllo sull’attività svolta dal soggetto incaricato di curare la fase della riscossione di sanzioni amministrative non pagate (ma ovviamente anche di altre tipologie di entrate) ha rappresentato da sempre oscuro argomento di discussione e di sviluppo normativo e legislativo ricco di contributi, spesso mal orientati.
Le regole di controllo variano in conseguenza delle scelte strategiche adottate dall’ente. Se si è scelto di affidare i carichi da riscuotere ad Agenzia delle Entrate-riscossione che agisce tramite ruolo varranno interamente le regole dettate ex novo dal nuovo d.lgs. 33/2025 e di cui, nel dettaglio, di seguito, mentre, ove la riscossione delle proprie entrate sia stata affidata ad un diverso soggetto – iscritto all’albo ex d.lgs. 446/97 ovvero a società in house providing, ovvero ancora, dal 2026, ad Amco spa (se tale proposta sarà poi effettivamente trasformata in legge) – che agirà tramite ingiunzione fiscale o accertamento esecutivo varranno, diversamente, regole pattizie specificamente contrattualizzate ovvero contenute in articolati normativi locali specifici, e che solo con espressi e specifici richiami potranno essere simili o coincidenti con quelle dettato a livello legislativo nazionale, dal TUR.
Proviamo pertanto a proporre una sintesi operativa, distinguendo tra procedure di riscossione attivate tramite ruolo (ADER, per intendersi) o tramite ingiunzione fiscale, e proponendo uno schema molto semplice articolato sotto forma di dialogo con domande e risposte operative.
§. 1 Il controllo sull’attività svolta dall’agente della riscossione
Come accennato in premessa, per il controllo sull’attività di riscossione svolta da Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) per i ruoli attivati dal 1° dicembre 2025, valgono le nuove regole contenute nel TUR, in vigore, dal 1° gennaio 2026.
Si tratta, come vedremo, di disposizioni dai contenuti quasi sovrapponibili a quelle approvati con il d.lgs. 29 luglio 2024, n. 110, recante un ennesimo ed imperfetto tentativo di riordino del sistema nazionale della riscossione, che oltre ad abrogare le pregresse e mai, di fatto, applicate disposizioni contenute, in tema di controllo, negli articoli 19 e 20 del d.lgs. 112/99, ebbe ad introdurre nuove regole poi confluite, quasi immutate, nel TUR in vigore dal 1° gennaio 2026.
Nel prosieguo avremo cura e modo di descrivere i vari passaggi normativi e di sintetizzare i contenuti e la procedura della nuova modalità di controllo.
In questa fase, ancora preliminare, vale però la pena di avere ben presenti alcuni punti essenziali dell’intera tematica.
Cosa si intende per controllo?
Diversamente dalla vasta accezione del termine, che evoca scenari di ampia portata, in realtà, come vedremo nel prosieguo, il controllo delineato dalla nuova normativa sembra limitarsi ad una mera attività formale di verifica del rispetto di precise disposizioni, con forte limitazione di qualsiasi attività di controllo di merito e sostanziale, di fatto esclusa dalle nuove dinamiche ed inoltre limitata a percentuali piuttosto basse (non più del 5%) delle quote iscritte a ruolo.
Per controllo, in altri termini, si intende essenzialmente – e fatte salve pur rilevanti eccezioni – la verifica del rispetto formale di precise disposizioni di cui di seguito.
Emerge dalla nuova normativa il chiaro intento del legislatore di sottrare l’ente pubblico economico ADER spa dalle inesistenti grinfie di controllo degli enti locali, ribadendo ancora una volta, seppure con una disposizione tutto sommato di limitata rilevanza, la continua tendenza statalista di imporre, a più riprese e in diversificati terreni di intervento, la propria supremazia, quasi gerarchica, sugli enti locali.
Se davvero il legislatore avesse piena contezza delle reali opportunità operative e della situazione di organico degli uffici verbali dei vari organi di polizia stradale, avrebbe potuto davvero dormire sonni tranquilli.
Ma questa è un’altra storia.
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Il controllo dell’ente creditore sull’attività svolta dall’agente della riscossione
Approfondimento di Massimo Ancillotti
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