La nullità derivante dall’omesso avviso all’interessato da parte della polizia giudiziaria che proceda ad accertamenti urgenti di cui all’art. 354 cpp della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia deve ritenersi sanata a norma dell’art. 182 comma 2 cpp, se la parte, presente, non la deduce immediatamente prima o immediatamente dopo il compimento dell’atto o comunque prima della sentenza di primo grado. Cassazione penale, sez. IV, 26//2/2013, n. 9173
Leggi anche
Sequestro di telefoni e dispositivi elettronici: le nuove linee guida della Procura di Roma
Circolare Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma 9 giugno 2025, n. 1637
18/06/25
L’utilizzabilità degli atti di polizia giudiziaria
Approfondimento di Massimo Ancillotti
Massimo Ancillotti
13/06/25
Braccialetto elettronico e verifica di fattibilità tecnica: la circolare chiarisce il ruolo della polizia giudiziaria
Circolare Ministero della giustizia 13 maggio 2025
21/05/25
Decreto Sicurezza: la querelle sulle body-cam per gli operatori di polizia locale (VI parte)
Approfondimento di Massimo Ancillotti
Massimo Ancillotti
06/05/25
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento