La recente approvazione della legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale, oltre alle innovazioni introdotte in termini di perimetrazione e definizione della responsabilità contabile, ha riportato in superficie e reso di nuovo di attualità l’esigenza di conoscere – sebbene in modo sintetico, ma completo – il complesso delle attività investigative ed ispettive – sempre più spesso di competenza anche della polizia locale – da porre in essere in presenza di una indagine su un fatto potenzialmente produttivo di danno erariale.
Il campo di operatività della polizia locale in ambito diritto punitivo, tradizionalmente ancorato all’accertamento di illeciti di natura amministrativa e penale, si sta, infatti, progressivamente estendendo verso la repressione di forme diverse di illeciti. La polizia locale è sempre più spesso chiamata ad intervenire per l’accertamento di un danno erariale (o di illeciti di natura tributaria), dovendo porre in essere comportamenti investigativi sostanzialmente nuovi e, comunque, non propri dell’istituzionale bagaglio culturale e professionale di operatori tradizionalmente ancorati a schemi operativi diversi, avendo come interlocutore principale non più (o non solo) l’ordinario pubblico ministero, bensì una analoga figura presso la procura della Corte dei conti.
Si è quindi ritenuto di proporre ai colleghi un modesto approfondimento su tali argomenti che ponga in sostanziale parallelismo le attività di polizia giudiziaria solitamente svolte per l’accertamento di un reato con quelle – similarmente speculari – da porre in essere in presenza di una ipotetica notizia di danno erariale.
Lo faremo con il consueto taglio operativo – per esigenze di spazio e facilità di lettura – in due diverse edizioni della rubrica newsletter (marzo ed aprile 2026) proponendo una visione d’insieme del fenomeno e condensando nel commento – sempre con finalità meramente divulgativa – anche le novità proposte dalla legge 1/2026 in tema di responsabilità contabile.
Per quanto riguarda invece la modulistica specifica si opera un rinvio alla sezione modulistica on line ove tale argomento viene ripreso ed esplorato soprattutto in termini di predisposizione degli atti necessari alla corretta documentazione delle attività di indagine ed investigazione.
Come già accennato, si tratta, in estrema sintesi, della riproposizione speculare, ovviamente adattata alla diversità del testo legislativo di riferimento e alla diversa natura dell’illecito oggetto delle indagini di competenza, delle attività che normalmente il personale di polizia locale svolge in ambito di polizia giudiziaria, con la differenza che in questo caso si agisce per l’accertamento di un danno e non di una violazione punita con sanzioni penali e che al posto della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario dovremo confrontarci con la Procura Regionale della Corte dei Conti.
§. 1 la Corte dei Conti (cenni)
La Corte dei conti è un organo di rilevanza costituzionale indipendente con due essenziali funzioni che poi individuano, anche dal punto di vista strutturale, due diverse organizzazione interne: una funzione di controllo e vigilanza sull’uso delle risorse pubbliche, con il compito di vigilare anche preventivamente sulla regolarità degli atti del governo e di verifica della gestione del bilancio dello Stato e, in generale, dei fondi pubblici ed una più nota funzione giurisdizionale, potendo (anzi dovendo) giudicare i funzionari pubblici in caso di denuncia di danno contabile alle finanze pubbliche.
Sotto questo aspetto La Corte dei Conti è l’organo deputato dalla Costituzione all’esercizio della funzione giurisdizionale in materia contabile. L’articolo 103, comma 2, della Costituzione, stabilisce che essa “…. ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.”
L’articolo 1 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 individua, in particolare, gli ambiti della giurisdizione della Corte dei conti stabilendo, tra l’altro, che la medesima ha competenza “… nei giudizi di conto di responsabilità amministrativa per danno all’erario e negli altri giudizi in materia di contabilità pubblica”.
Da un punto di vista funzionale la Corte dei conti, nell’ambito giurisdizionale, ha, quindi, il compito di accertare le responsabilità amministrativo-contabile (si veda §. 3) di pubblici agenti e di coloro che sono, comunque, sottoposti alla giurisdizione contabile in ragione di un rapporto di servizio c.d. funzionale, ad esempio i privati percettori di risorse pubbliche, nonché a giudicare su questioni inerenti alla gestione delle risorse pubbliche in senso lato.
E’ principalmente per questa seconda funzione che gli appartenenti alla polizia locale “conoscono” la Corte dei conti potendo da un lato divenire oggetto della funzione giudiziaria tipica dell’organo di giustizia contabile e dall’altro, in visione più operativa, essere chiamati a svolgere attività di accertamento in conseguenza della presentazione di denunce di danno, con modalità poco note alle nostre latitudini, ma sostanzialmente affiancabili (se non proprio sovrapponibili) a quelle che normalmente vengono svolte in ambito polizia giudiziaria per l’accertamento e la delibazione di notizie di reato.
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L’attività della polizia locale alle dipendenze della Corte dei Conti per l’accertamento di danno erariale
Approfondimento di Massimo Ancillotti
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