Patente militare: sospensione e revoca

In caso di infrazione commessa alla guida di un veicolo di servizio, da persona titolare di patente militare, le eventuali sanzioni accessorie di sospensione o revoca colpiscono anche la patente civile? Il Consiglio di Stato risponde con parere n. 654 del 15.3.2017.

6 Aprile 2017
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AGGIORNAMENTO 5.5.2017: il Ministero dell’Interno ha pubblicato una nuova circolare,  prot. 3524/17, con cui si ribadisce la distinzione fra patente militare e patente civile. Clicca sul link per andare all’articolo

La convivenza fra patente militare e patente civile è da sempre stata materia generatrice di dubbi e incertezze, sia per i sanzionati che per i sanzionatori. Il Consiglio di Stato risponde a un quesito riguardante in particolare le sanzioni accessorie di sospensione e revoca della licenza di guida. Nel caso in cui queste vengano comminate a un titolare di patente militare alla guida di un veicolo di servizio, è necessario applicarle anche alla patente civile?

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Sospensione e revoca della patente militare non colpiscono la patente civile

Secondo i giudici gli effetti delle sanzioni accessorie che colpiscono la patente militare ottenuta ai sensi dell’art. 138 del Codice della Strada (ma questo vale anche per le patenti rilasciate dalla Polizia di Stato e simili) non colpiscono anche la patente civile di chi viola il C.d.S. alla guida di un veicolo di servizio. È infatti l’ente che ha originariamente rilasciato la patente a dover applicare le sanzioni.

È l’intero quadro normativo a spingere per un’interpretazione in tale senso, ad iniziare dall’art. 138 del Codice della Strada che evidenzia come le forze armate debbano provvedere autonomamente all’addestramento, all’individuazione e all’accertamento dei requisiti necessari alla guida del personale in servizio. Questo investe ovviamente anche l’esame necessario al rilascio della patente militare di guida, che in ogni caso abilita unicamente alla guida dei veicoli in dotazione delle Forze armate.

Il comma 12 del medesimo articolo specifica ancora più chiaramente che “la patente di guida è sospesa dall’autorità che l’ha rilasciata“, attraverso l’applicazione della propria disciplina e secondo le proprie procedure.

L’unica eccezione: l’articolo 222 del Codice della Strada

L’unica possibile eccezione alla dicotomia di cui sopra è rappresentata dall’articolo 222 del C.d.S., “sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati“. In sostanza qualora revoca e sospensione siano disposte dal giudice penale ai sensi dell’articolo sopra citato, in corrispondenza dell’accertamento di violazioni al Codice da cui sono derivati danni e lesioni alle persone, queste colpiscono sia la patente ordinaria che la patente di servizio.

In tutti gli altri casi non esiste alcun automatismo sospensivo o revocatorio di entrambe le licenze di guida.

Consulta il parere n. 654 del Consiglio di Stato, pubblicato il 15.3.2017