La nota della Direzione Centrale per la Polizia Stradale del 13 gennaio 2026, prot. n. 300/STRAD/1/0000000773.U/2026, chiarisce il perimetro di liceità dell’impiego delle nuove tecnologie per l’accertamento delle violazioni di cui agli artt. 172 e 173 C.d.S., ricostruendo il rapporto tra principio di accertamento diretto e ipotesi derogatorie di rilevazione a distanza. L’interpretazione appare coerente con i precedenti approdi ministeriali relativamente agli strumenti di ausilio per l’accertamento delle violazioni degli articoli 80 e 193 del codice della strada, nonché con la posizione di questo Autore, confermata nell’ultimo approfondimento in materia pubblicato in questa rivista elettronica.
Il punto di partenza, è costituito dal contesto delle norme del codice della strada che radica la competenza degli organi di polizia stradale e, sul piano operativo-probatorio, impone che l’illecito sia constatato dall’operatore, salvo che la legge ammetta l’accertamento “automatico” mediante dispositivi specificamente approvati od omologati per l’accertamento remoto.
Anche la nota, ovviamente, esclude che gli artt. 172 e 173 rientrino tra le violazioni per le quali l’ordinamento consente la contestazione fondata su acquisizioni automatiche, con conseguente inidoneità delle immagini, da sole, a integrare il presupposto dell’accertamento consentito senza la presenza attiva degli organi di polizia stradale; ne discende una qualificazione funzionale dello strumento come di ausilio e di selezione finalizzato a indirizzare il controllo su veicoli/conducenti segnalati, ma con il vincolo imprescindibile che l’elemento costitutivo dell’accertamento resti l’osservazione diretta dell’operatore presente sul luogo di commissione dell’illecito, il quale deve attestare nel verbale la condotta (mancato uso delle cinture; uso di apparecchi durante la guida, come in passato la circolazione senza revisione o senza assicurazione) come percepita in sua presenza, non già solamente come desunta dall’immagine.
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