La disciplina della devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie relative a violazioni del codice della strada è contenuta in parte nell’articolo 208, codice della strada e in parte nei commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell’articolo 142, relativamente alle violazioni per superamento dei limiti di velocità.
È verosimile che, in origine, al tempo della sua originaria approvazione – allorché cioè l’intero ammontare delle somme riscosse a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie doveva essere devoluto a quelle precise (e sicuramente più correttamente perimetrate) finalità – la volontà strisciante, ma condivisibile e ben spendibile – fosse di dire ai consociati che tutto l’insieme delle sanzioni pagate per violazioni stradale non sarebbe andato, per così dire, perduto, ma sarebbe tornato sulla strada in forma di maggiore efficienza a tutela della sicurezza della circolazione o, come poi verrà più correttamente precisato con una modifica dello stesso articolo 1 del codice della strada, della sicurezza delle persone nella circolazione.
Questo nobile intento si è nel tempo via via sempre più sfumato per effetto di un numero davvero incredibile ed anche difficilmente ricostruibile, di interventi correttivi più o meno importanti (ne ho contati almeno dieci, ma sicuramente ho sbagliato).
Ad oggi, pertanto, la fisionomia dell’articolo 208 è decisamente diversa dalla sua originaria impostazione.
Conviene riproporre il testo attuale sia per confrontarlo con quello originario (si veda nota 1) sia per utilizzarlo per una costante e necessaria consultazione.
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Articolo 208, comma 5-bis, codice della strada. Sicurezza urbana e sicurezza della circolazione. L’interpretazione della Corte dei conti
Approfondimento di Massimo Ancillotti
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