La sosta su marciapiede (ex art. 158 C.d.S.) è irregolare anche a fronte di dichiarata inesperienza o ignoranza

La notifica di verbale per sosta su marciapiede è irregolare, anche a fronte di dichiarata inesperienza o ignoranza del precetto da parte di chi compie l’illecito. La Corte di Cassazione ribadisce che, in tema di illecito amministrativo e incolpevole errore, l’ignoranza vale soprattutto per chi versa in “condizioni soggettive d’inferiorità”

27 Ottobre 2016
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La Corte di Cassazione ribadisce che, in tema di illecito amministrativo e di incolpevole errore, l’inesperto autore che ha una incolpevole opinione di liceità del proprio agire non è giustificato per ignoranza quando la condizione sociale e tecnica rende esigibili comportamenti realizzativi degli obblighi di conoscenza delle leggi.

Anche l’interpretazione di norme può ingenerare incolpevole errore sul fatto, quando essa verta sui presupposti della violazione ma esso può rilevare soltanto in presenza di un elemento positivo, estraneo all’autore, che sia idoneo ad ingenerare nello stesso inesperto autore l’incolpevole opinione di liceità dei proprio agire.
Ma l’ignoranza – ricordano i giudici della Suprema Corte –  “vale soprattutto per chi versa in condizioni soggettive d’inferiorità” (Corte costituzionale, sentenza n. 364188), come non può ritenersi nel fatto in oggetto della sentenza, “mentre non può coprire omissioni di controllo, indifferenze di soggetti, la cui elevata condizione sociale e tecnica rende esigibili particolari comportamenti realizzativi degli obblighi strumentali di conoscere le leggi”.
“Inoltre l’accertamento in ordine alla sussistenza dell’ignoranza del precetto, la cui violazione comporti l’irrogazione di una sanzione amministrativa, od all’erroneo convincimento che la situazione non ne integri gli estremi, ed alle particolari positive circostanze di fatto idonee a rendere ragionevole tale convincimento, rientra nei poteri del giudice di merito”.
Infine, dice la Cassazione, il verbale per l’illecito ex art. 158 C.d.S. è valido anche nel caso di mera consegna materiale del plico, se l’atto ha raggiunto il suo scopo, e quando la firma autografa è sostituita nel sistema automatizzato dal nominativo del responsabile dell’atto, in quanto modalità validamente prevista.

 

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