La questione decisa dall’Ordinanza della Corte di Cassazione Civile sez. II 9 febbraio 2026, n. 2853, ruota attorno all’applicabilità della sospensione dei termini nel periodo feriale, disciplinata dall’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, al termine per proporre opposizione avverso cartelle o ingiunzioni di pagamento emesse per sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, quando l’azione sia stata qualificata, o debba essere qualificata, come opposizione recuperatoria ex art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, anziché come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., e quando, conseguentemente, il giudice abbia ritenuto che il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. decorra senza interruzioni estive, dichiarando la tardività dell’impugnazione per due giorni.
Il Tribunale aveva fondato la non applicazione della sospensione feriale su un duplice passaggio, l’asserita natura di opposizione all’esecuzione e la scelta dell’atto introduttivo in citazione anziché ricorso, ma la Cassazione censura entrambe le premesse perché, sul piano della qualificazione dell’azione, il principio consolidato è che l’individuazione del mezzo di impugnazione e del relativo regime dei termini deve avvenire con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione proposta effettuata dal giudice adito, indipendentemente dalle formule usate dalle parti, principio riaffermato richiamando Cass. Sez. 3, n. 12872 del 22/06/2016 e Cass. Sez. U, n. 390 dell’11/01/2011, e perché, sul piano sostanziale, l’opposizione alla cartella che si assuma essere il primo atto di conoscenza della sanzione per nullità o omissione della notifica del verbale presupposto non si colloca nel perimetro dell’art. 615 c.p.c., ma integra l’opposizione recuperatoria che la giurisprudenza, a partire da Cass. Sez. U, n. 22080 del 22/09/2017, riconduce all’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, con il corollario che essa è soggetta al rito e ai termini propri di quel modello e non alle categorie esecutive codicistiche.
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Opposizione a cartella e sospensione dei termini feriali
Commento all’Ordinanza della Corte di Cassazione Civile sez. II 9 febbraio 2026, n. 2853
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