Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale
Rif. Codice penale
art. 477 CP : se commesso da pubblico ufficiale
art. 482 CP : se commesso da privato
art. 489 CP : per chi la utilizza (eventualmente in concorso con gli articoli precedenti)
art. 469 CP : se riprodotto il marchio della Repubblica Italiana
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento