I monopattini equiparati ai velocipedi. Mossa intelligente o assoluta incapacità di adottare disposizioni coerenti?

3 Gennaio 2020
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Alla domanda che mi sono posto è facile dare una risposta e lascio a chi legge il compito, certo semplice, di individuarla.

Dopo mesi di discussioni, durante i quali nemmeno i due Ministeri competenti sono riusciti a risolvere a questione relativa all’inquadramento dei “microveicoli” elettrici di cui al d.m. 4 giugno 2019, ecco il lampo di genio e nella legge di bilancio per il 2020 appare un comma che di fatto equipara i soli monopattini elettrici che rispettano i limiti stabiliti nel citato decreto, ai velocipedi di cui all’articolo 50 del codice della strada. Niente altro e, quindi? Si tratta di uno stralcio dei monopattini rispetto alle altre prescrizioni del decreto sulla sperimentazione, ovvero si tratta della sola classificazione del monopattino elettrico come velocipede? Resta in ogni caso fermo il problema dell’inquadramento dei restanti microveicoli elettrici e dei monopattini che superano i limiti del decreto.

Se si tratta di una equiparazione totale dei monopattini elettrici ai velocipedi, come parrebbe anche dalla lettura del dossier dell’ufficio studi, seppure il commento appaia del tutto generico e spesso inconferente alla reale problematica introdotta dalla legge di bilancio, la portata della novella è davvero epocale. Di fatto si tratterebbe, come si legge su quasi tutti gli organi di stampa (e sappiamo con quali effetti sull’opinione pubblica), non solo della classificazione tecnica del monopattino, ma anche dell’applicazione a tale veicolo elettrico di tutte le norme applicabili ai velocipedi e non più di quelle previste dal decreto 4 giugno 2019. Vale a dire che per tali veicoli equiparati ai velocipedi non si parla più di sperimentazione, ma di circolazione ordinaria come velocipedi, come è già accaduto per i velocipedi a pedalata assistita.

Quindi, i monopattini elettrici potrebbero circolare come i velocipedi sulla carreggiata, oltre che nelle piste ciclabili e negli altri percorsi ciclabili, con le regole generali previste per gli altri veicoli, in particolare dei veicoli non a motore e nel rispetto delle prescrizioni speciali dell’articolo 182 del codice della strada, in parte già applicabile per il rinvio contenuto nel decreto 4 giugno 2019 a tutti i microveicoli elettrici autorizzati a circolare durante la sperimentazione. Ma vi è di più; per guidare i velocipedi non sono previsti limiti di età, né, tantomeno, abilitazioni, mentre il decreto prescrive almeno 14 anni di età minima con il possesso di una patente di guida (almeno la categoria AM), ovvero la maggiore età, anche senza patente di guida.

Quanto all’obbligo dell’assicurazione, questo verrebbe sicuramente meno per il monopattino elettrico equiparato a velocipede, ma confermerebbe che per gli altri microveicoli si applica l’articolo 193 del codice della strada, in quanto comunque veicoli a motore ai sensi del combinato disposto degli articoli 46 del codice della strada e 196 del regolamento di attuazione.

Al contrario, se invece la novella dovesse essere intesa come limitata alla sola classificazione del monopattino elettrico, ai fini dell’inquadramento tra le categorie del titolo III del codice della strada, resterebbero tutte le limitazioni imposte dal decreto, con la conseguenza che anche il nuovo “velocipede elettrico” potrebbe circolare solo nell’ambito della sperimentazione e secondo le prescrizioni imposte dalla norma ministeriale; quindi, limiti di età o patente per i minorenni, circolazione nelle sole aree individuate dal comune e secondo le norme di comportamento individuate dal Ministero, etc.

Insomma, pare che sia richiesto agli organi di polizia stradale e ai cittadini di interpretare norme incoerenti di cui nemmeno i Ministeri competenti, in particolare quello che ha emanato il decreto, sono in grado di fornire una interpretazione chiara a distanza di oltre sei mesi dall’approvazione della norma tecnica. Con la legge di bilancio il problema persiste e, anzi, si complica per gli altri microveicoli. Forse sarebbe stato logico abrogare il decreto ministeriale o riscriverlo in maniera coordinata con la nuova disposizione, od effettuare una modifica più coerente nell’ambito del codice della strada.

Tutti gli organi di informazione hanno dato risalto alla novità nel senso più ampio dell’interpretazione e questo determinerà l’incremento esponenziale delle vendite e della circolazione dei monopattini elettrici, non solo nelle poche aree autorizzate in base al decreto per la sperimentazione, ma anche sulle carreggiate e dovunque è ammessa la circolazione dei velocipedi a pedalata normale e a pedalata assistita.

Vedremo quanto continuerà il silenzio dei Ministeri, ma nel frattempo pare logico seguire un orientamento improntato alla prudenza, applicando ai monopattini elettrici/velocipedi le sole norme previste per la circolazione dei velocipedi[1], tenuto conto anche di quanto pare trasparire dalla relazione dell’ufficio studi del Parlamento, di cui si riporta di seguito lo stralcio di interesse.

 

Stralcio dal dossier dell’Ufficio Studi del Parlamento.

Articolo 1, comma 75(Incentivi alla mobilità sostenibile e condivisa)

 

Il comma 75, introdotto nel corso dell’esame al Senato, equipara i monopattini elettrici ai velocipedi (biciclette), come definiti nel Codice della strada. In dettaglio, la disposizione riguarda i monopattini elettrici che rientrino nei limiti di potenza e velocità previsti dal decreto ministeriale n. 229 del 4 giugno 2019: si tratta del decreto con il quale è stata avviata la sperimentazione della micromobilità elettrica, come previsto dalla legge di Bilancio 2019 (art. 1, co. 102 della legge n. 145/2018) e che disciplina, tra i vari dispositivi di micro mobilità, anche i monopattini elettrici di potenza massima del motore elettrico di 500W. Tali monopattini, per i quali sono previsti nel decreto ministeriale limiti di velocità o di 6 kmh, ovvero di 30 Kmh (a seconda delle zone in cui circolano), vengono pertanto equiparati ai velocipedi, cioè alle biciclette, che sono definite nell’articolo 50 del Codice della Strada e tra cui rientrano anche le biciclette a pedalata assistita. Attraverso tale equiparazione, la disciplina della circolazione dei monopattini elettrici, viene semplificata rispetto a quella richiesta dal decreto ministeriale 4 giugno 2019 per i dispositivi di micro mobilità elettrica. Si ricorda infatti che l’articolo 50 del CdS definisce i velocipedi come “i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza. Per tali veicoli non è prevista l’immatricolazione (che comporta il rilascio di un documento di circolazione), né è necessario aver conseguito una patente di guida. I ciclisti, comunque sono tenuti, al pari dei conducenti degli altri veicoli, ad osservare le norme di comportamento dettate dal Codice e dal connesso Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 495/1992).

Si evidenzia peraltro che l’equiparazione dei monopattini ai velocipedi, comporta altresì l’applicazione ai monopattini anche dell’articolo 68 del Codice della strada, il quale definisce le caratteristiche costruttive e funzionali ed i dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi, relative ai dispositivi di frenatura, alle segnalazioni acustiche e visive, che mal si adattano ai monopattini. Andrebbe pertanto valutata l’opportunità di escludere, per i monopattini, l’applicazione dell’articolo 68 del Codice della Strada. Per quanto riguarda i veicoli di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica come Segway, hoverboard e monopattini, come detto, con il decreto ministeriale 4 giugno 2019 ne è stata definita la sperimentazione nelle città. Tale decreto disciplina infatti la circolazione su strada esclusivamente dei seguenti mezzi per la mobilità personale elettrica:

-i Segway, gli hoverboard ed i monowheel, che sono dispositivi di tipo auto-bilanciato;

-i monopattini, che sono mezzi non auto-bilanciati e per i quali è prevista una potenza massima del motore elettrico di 500W. Tutti tali mezzi devono avere il segnalatore acustico. I dispositivi devono essere conformi alle caratteristiche costruttive indicate nell’allegato 1 al decreto. Inoltre, l’allegato 3 al decreto definisce la relativa segnaletica stradale, individuando una serie di appositi cartelli che indichino i vari dispositivi di micro mobilità elettrica, nelle zone in cui è prevista la loro circolazione.

Solo i dispositivi dotati di luce anteriore (bianca o gialla) e posteriore (rossa o catadiottri) possono inoltre circolare dopo il tramonto, altrimenti vanno condotti a mano. Nel caso venga consentita la circolazione nelle aree pedonali, viene fissato in queste un limite di 6 km/h. Può essere ammessa la circolazione sulle piste ciclabili, sui percorsi pedonali e ciclabili e sulle strade o zone con limite a 30 Km/h per i dispositivi previsti. I dispositivi di micromobilità elettrica possono essere condotti solo da maggiorenni, oppure da minorenni almeno con patente AM. Il decreto ministeriale rimette ai Comuni di autorizzare con un proprio provvedimento la circolazione di questi dispositivi in via sperimentale, nonché di prevedere disposizioni per la sosta, esclusivamente in ambito urbano e solo per le parti di strada che sono indicate nella tabella dell’allegato 2 al decreto: nelle aree pedonali la circolazione viene ammessa per tutti i dispositivi, mentre nei percorsi ciclabili e pedonali, nelle piste ciclabili in sede propria o riservata e nelle zone 30 e nelle strade con limite a 30 Km/h, la circolazione sperimentale è ammessa solo per i Segway e per i monopattini, ma non per gli Hoverboard ed i Monoweheel. Si ricorda infine che le tasse automobilistiche (bollo auto) non sono dovute sui velocipedi.

Nella legislazione vigente sono previste esenzioni o riduzioni della tassa automobilistica per gli autoveicoli elettrici, per quelli alimentati esclusivamente a GPL o gas metano, e per quelli con alimentazione ibrida. Su tale materia la competenza legislativa spetta alle Regioni, pertanto tali agevolazioni non sono uniformi su tutto il territorio nazionale. L’articolo 20 del DPR n. 39 del 1953 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) prevede l’esenzione dal bollo per cinque anni per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, nuovi azionati da motore elettrico. Molte Regioni prevedono, per il periodo successivo al quinquennio di esenzione, la riduzione del bollo per gli autoveicoli elettrici a un quarto di quello previsto per i veicoli a benzina (mentre per i motocicli ed i ciclomotori la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero).

[1] Anche per una interpretazione legata alla gerarchia delle fonti e alla successione delle leggi nel tempo.