I concetti di compromissione, deterioramento, significativo , misurabile nel reato di inquinamento ambientale

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione la condotta “abusiva” idonea ad integrare il delitto di cui all’art. 452-bis cod. pen. comprende non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni, o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali – ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale – ovvero di prescrizioni amministrative

La natura abusiva, peraltro, qualifica la condotta costituendone una modalità tipica che restringe la portata del precetto penale, limitando la rilevanza penale della compromissione e del deterioramento (evento del reato) ai soli casi in cui, appunto, la condotta causante sia “abusiva”.

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