In sede di merito la cartella di pagamento era stata annullata, ma limitatamente agli importi in essa indicati a titolo di maggiorazioni ex art. 27 della legge n. 689/1981.
Secondo tale disposizione, che il giudice a quo ha considerato inapplicabile alle sanzioni amministrative comminate per la trasgressione di norme del Codice della Strada, “… in caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore“.
Secondo la Suprema Corte la decisione del giudice d’appello si è fondata su una precedente sentenza che aveva affermato come alle sanzione stradali si applicasse l’art. 203 C.d.S. che, “in deroga alla L. n. 689 del 1981, art. 27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell’ordinanza-ingiunzione, prevede, l’iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%”.
Precedente ormai superato, come dimostra un successivo orientamento interpretativo a cui la Corte dà seguito: la giurisprudenza, in sostanza, ha ritenuto applicabile anche alle violazioni delle norme sulla circolazione stradale la maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e ciò sino a quando il ruolo non viene trasmesso all’esattore.
Si tratta, precisa il provvedimento, di una previsione compatibile con un sistema afflittivo di carattere sanzionatorio in caso di ulteriore ritardo nel pagamento e con il chiaro disposto dell’art. 27 della legge n. 689 del 1981 che, in caso di ritardo nel pagamento, prevede la maggiorazione di un decimo per ogni semestre.
La Cassazione rigetta il ricorso e provvede a ripristinare la sanzione accessoria.
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