Non vi sono dubbi che le disposizioni contrattuali (art.28 CCNL del 14/09/2000) impongano ai dipendenti comunali, per la assunzione degli oneri di difesa a carico del Comune, quello del «comune gradimento» del legale nominato e, dunque, della individuazione del difensore di concerto fra la amministrazione ed i suoi dipendenti. La Cassazione (ordinanza n.32258/2021) ha confermato il diniego del rimborso delle spese legali di alcuni agenti di Polizia Locale che, sebbene assolti nel procedimento penale, hanno comunicato ormai a procedimento penale intrapreso il legale di propria fiducia all’ente.
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