Il pagamento del premio dell’assicurazione effettuato oltre il termine previsto dall’articolo 1901 del codice civile non ha effetto retroattivo. Cassazione civile, sez. VI, 30/11/2012, n. 21571
Rimane pertanto fondato l’accertamento della violazione dell’articolo 193 avvenuto tra il quindicesimo giorno successivo alla scadenza della copertura e le ore 24 del giorno in cui è avvenuto il pagamento della rata, né a questo può ovviare la rinuncia ad avvalersi della sospensione da parte dell’assicuratore.
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