L’attività di polizia svolta per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica non può ritenersi per sua natura attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c., purchè non siano adoperati armi o altri mezzi di coazione – Corte di cassazione, 10/10/2014
Leggi anche
09/05/25
L’indennità di turnazione per il personale della Polizia Municipale
Deliberazione Corte dei Conti – sez. regionale di controllo per la Toscana 2 aprile 2025, n. 56
08/05/25
Utilizzo dei droni nelle attività di Polizia Locale
Panoramica degli aspetti principali che disciplinano l’utilizzo dei droni
07/05/25
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento