“… pur coerente … con i principi fondamentali che governano il sistema sanzionatorio, non appare tuttavia privo di problematiche, in quanto … appare, in linea astratta, suscettibile di prestarsi ad un utilizzo – da parte della P.A. titolare del potere sanzionatorio – contrario allo scopo per il quale è stato introdotto dal legislatore, ed idoneo a spingersi sino al punto di condurre a comportamenti abusivi e, perciò, illeciti. …”.
La potenziale criticità, se ho bene inteso, starebbe in ciò: considerato che la legge non impone un termine per la iscrizione a ruolo diverso da quello quinquennale di prescrizione, lasciare trascorrere ingiustificatamente più semestri senza andare a ruolo,
“… condurrebbe a lucrare indebitamente un aumento nell’importo delle sanzioni, e concreterebbe un comportamento contrario ai doveri di correttezza e buona fede cui deve conformarsi ogni condotta giuridicamente rilevante, integrante un abuso del diritto attribuito alla P.A. dal legislatore. …”. In sostanza, vista la certa applicazione anche alla Pubblica Amministrazione, degli obblighi imposti dagli artt. 1175 e 1375 del codice civile, e (considerata la nuova formulazione dell’art. 1, legge n. 241/1990), vista la affermata attrazione della attività dell’Amministrazione “… nell’orbita di applicazione delle disposizioni privatistiche, quanto meno con riferimento a quelle ponenti regole di valore generale, il cui rispetto quindi deve ritenersi vincolante. …”,
l’Autore (ritenendo che l’Amministrazione abbia un vero e proprio obbligo di massima celerità, avendo a disposizione al massimo due semestri, ma optando con forza per un solo semestre, per l’invio del ruolo all’Agente della riscossione) conclude che lasciare decorrere ingiustificatamente più semestri, potrebbe essere considerato un abuso del diritto, valutabile dal giudice della opposizione, che potrebbe perciò annullare le maggiorazioni ingiustificate.
Premesso, a dir poco: lapalissianamente, che meno si presta il fianco a possibili/probabili eccezioni, meglio… Continua a leggere il commento di S. Maini
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