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Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 499 del 23 gennaio 2025, ha confermato il principio di territorialità per il servizio di noleggio con conducente (NCC). Ha ribadito che il titolare della licenza deve mantenere un collegamento stabile con il Comune di rilascio dell’autorizzazione e non può trasferire l’attività in un altro territorio senza violare la normativa vigente (legge n. 21/1992). Il conferimento della licenza a una cooperativa con sede in altro Comune non può costituire un espediente per aggirare il vincolo territoriale. La sentenza si colloca in linea con la giurisprudenza consolidata che tutela la dimensione locale del servizio NCC.
Il caso: la revoca della licenza NCC per violazione del vincolo territoriale
La controversia ha avuto origine dal ricorso di un operatore NCC, titolare di una licenza rilasciata dal Comune di XX, che aveva trasferito la propria attività a Roma mediante il conferimento della licenza a una cooperativa con sede nella Capitale. Il Comune di XX ha disposto la revoca dell’autorizzazione in quanto l’attività non risultava più radicata nel territorio comunale di rilascio. Il provvedimento di revoca si fondava sulla violazione della legge n. 21 del 1992, che stabilisce l’obbligo per gli NCC di operare partendo dalla rimessa situata nel Comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
La decisione del TAR e il ricorso in appello
Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, con sentenza n. 1439 del 1 agosto 2022, aveva confermato la legittimità della revoca della licenza, evidenziando che il servizio NCC ha una funzione locale e non può essere esercitato senza un collegamento stabile con il territorio comunale di rilascio. L’operatore ha impugnato la decisione sostenendo che non esiste un obbligo di stazionamento esclusivo nella rimessa del Comune di XX e che il conferimento della licenza alla cooperativa romana non violava la normativa vigente.
Il Consiglio di Stato ribadisce il principio di territorialità
Nella sentenza n. 499/2025, il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità della revoca della licenza, ribadendo il principio di territorialità dell’attività NCC. Secondo il Collegio, l’attività di NCC è un servizio pubblico locale destinato alla comunità del Comune di rilascio e non può trasformarsi in un’attività di trasporto indistinto su scala nazionale. La sentenza ha chiarito che l’obbligo di partenza dalla rimessa situata nel Comune di autorizzazione non è stato abolito, ma solo attenuato nella previsione che tra un servizio e l’altro il mezzo possa sostare in altre rimesse all’interno della stessa Provincia.
La giurisprudenza collegata: conferma di un orientamento consolidato
La decisione del Consiglio di Stato si colloca in continuità con precedenti pronunce della Sezione V, tra cui Cons. Stato, V, 6 novembre 2023, n. 9567 e Cons. Stato, V, 21 settembre 2020, n. 5481, che hanno sottolineato la natura locale del servizio NCC e la necessità di preservare il vincolo territoriale. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 56 del 26 marzo 2020, ha inoltre confermato la legittimità di restrizioni territoriali per il servizio NCC, purché proporzionate e ragionevoli.
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