Porto d’armi fuori servizio senza licenza: il Viminale chiarisce l’immediata applicabilità dell’art. 28 del decreto Sicurezza

Circolare Ministero dell’interno 5 febbraio 2026

9 Febbraio 2026
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Con la circolare del Ministero dell’Interno del 5 febbraio 2026, il Viminale fornisce le prime indicazioni applicative sull’art. 28 del decreto-legge n. 48/2025, convertito dalla legge n. 80/2025, che introduce una rilevante innovazione in materia di porto d’armi senza licenza per gli agenti di pubblica sicurezza quando non sono in servizio. Il documento chiarisce l’immediata efficacia della disposizione, ne definisce l’ambito soggettivo di applicazione – includendo anche la polizia locale riconosciuta dal Prefetto – e fornisce istruzioni operative su acquisto, detenzione, porto e tracciabilità delle armi ex art. 42 TULPS.

Il quadro normativo e la finalità dell’intervento


La circolare trae origine dalla conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, tutela del personale in servizio, vittime dell’usura e ordinamento penitenziario, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2025 ed entrata in vigore il giorno successivo.
L’articolo 28 del decreto, confermato integralmente dalla legge di conversione n. 80/2025, introduce una significativa deroga al regime ordinario del porto d’armi, autorizzando gli agenti di pubblica sicurezza indicati dagli artt. 17 e 18 del R.D. n. 690/1907 a portare, senza licenza, le armi previste dall’art. 42 TULPS anche quando non sono in servizio.
La ratio dell’intervento, come evidenziato dalla circolare, è quella di rafforzare l’autotutela degli operatori di sicurezza, superando la necessità di dimostrare uno specifico “bisogno” e fondando la facoltà di porto su una presunzione legale di esigenza difensiva.

Efficacia immediata dell’art. 28 e rapporto con il regolamento attuativo


Un passaggio di rilievo della circolare riguarda il tema dell’efficacia temporale della disposizione. Pur essendo previsto, dal comma 2 dell’art. 28, l’adozione di un regolamento di modifica dell’art. 73 del Regolamento di esecuzione del TULPS, il Ministero chiarisce che il comma 1 è immediatamente applicabile.

Secondo l’interpretazione ministeriale, il regolamento avrà funzione di coordinamento e adeguamento della normativa secondaria, ma non costituisce presupposto per l’operatività della nuova disciplina. Nelle more dell’atto regolamentare, l’autorizzazione al porto fuori servizio di armi diverse da quelle in dotazione deve quindi ritenersi già vigente, fermo restando il rispetto delle precisazioni operative contenute nella circolare.

Ambito soggettivo: inclusa la polizia locale riconosciuta dal Prefetto


La circolare dedica ampio spazio alla delimitazione della platea dei destinatari. Richiamando gli artt. 17 e 18 del R.D. n. 690/1907, il Ministero evidenzia come i riferimenti storici debbano essere letti in chiave sistematica, alla luce dell’assetto ordinamentale vigente.

In questa prospettiva, il nuovo regime di porto d’armi senza licenza non riguarda solo gli appartenenti alle Forze di polizia statali di cui all’art. 16 della legge n. 121/1981, ma si estende anche agli agenti di pubblica sicurezza dei Corpi e servizi di polizia locale, purché riconosciuti dal Prefetto e dotati dell’arma d’ordinanza ai sensi della legge-quadro n. 65/1986 e del D.M. n. 145/1987.

Il Ministero precisa che la disposizione non modifica l’ambito territoriale delle funzioni né le qualifiche di polizia, ma introduce una facoltà aggiuntiva di porto fuori servizio, coerente con il modello di sicurezza integrata e con l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia di sicurezza primaria e secondaria.

Acquisto, detenzione e tracciabilità delle armi ex art. 42 TULPS


Sul piano operativo, la circolare chiarisce che gli agenti di pubblica sicurezza possono acquistare le armi previste dall’art. 42 TULPS senza necessità di licenza, esibendo la tessera personale attestante lo status.

Per il personale di polizia locale, ove la tessera non contenga informazioni sufficienti sulla qualifica di agente di p.s. e sulla dotazione dell’arma d’ordinanza, sarà necessaria ulteriore documentazione rilasciata dall’ente di appartenenza. Gli operatori commerciali dovranno annotare tali elementi nel registro di cui all’art. 35 TULPS.

Quanto alla detenzione, il Ministero ritiene applicabili le disposizioni ordinarie in materia di pubblica sicurezza, in particolare l’art. 38 TULPS, con obbligo di comunicazione all’Autorità di p.s. e inserimento dei dati nel CED interforze. Restano fermi i limiti numerici di detenzione e i divieti di cessione a soggetti privi di titolo.

Effetti dei provvedimenti disciplinari e ruolo delle Autorità di pubblica sicurezza


La circolare affronta infine le ipotesi di sospensione dal servizio, perdita della qualifica di agente di p.s. o adozione di provvedimenti ablativi dell’arma d’ordinanza. In tali casi, viene meno il presupposto della presunzione di autotutela, con possibili riflessi anche sul porto fuori servizio dell’arma privata.

Spetterà alle Autorità competenti valutare, caso per caso, l’adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, compresi quelli di cui all’art. 39 TULPS, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

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