Presegnalazione delle postazioni di controllo della velocità

Le disposizioni normative

7 Settembre 2023
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Il comma 6-bis dell’art. 142 codice della strada prescrive l’obbligo del preventivo segnalamento delle postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità: “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.”.

Il decreto interministeriale 15/08/2017 stabilisce le tipologie di segnalazione (precisando che tali disposizioni si applicano esclusivamente alle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità stazionate lungo la rete stradale, escludendo, quindi, i dispositivi di rilevamento a bordo di veicoli destinati a misurare in maniera dinamica la velocità) e la distanza massima di quattro km tra i segnali o i dispositivi di segnalazione e la postazione di rilevamento della velocità.

L’allegato al D.M. 13/06/2017, n. 282 stabilisce una distanza minima dei segnali stradali o dei dispositivi di segnalazione luminosi rispetto alla postazione di rilevamento della velocità, pari a quella indicata dall’art. 79, comma 3, del regolamento, per la collocazione dei segnali di prescrizione.

Il Ministero dell’Interno, con successiva circolare del 21/07/2017, in ordine alla presegnalazione della postazione di controllo della velocità, richiama sostanzialmente le disposizioni dettate dai provvedimenti già indicati ma, nella circostanza, prende in considerazione anche l’attività di rilevamento mediante dispositivi di controllo della velocità del veicolo “in avvicinamento” (c.d. “telelaser”).

In tal caso, precisa il Ministero, valgono le medesime regole sia per ciò che attiene la presegnalazione sia per la visibilità della postazione, tenendo presente però che la posizione della “postazione di controllo” non coincide con il “punto di accertamento”, pertanto il “puntamento” deve avvenire in uno spazio che rispetti la regolarità della distanza dal segnale o dispositivo di presegnalamento.

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