Reato di calunnia al cittadino che, pur conoscendo il motivo del rifiuto agli atti, denuncia il Comandate di PL per omissione di atti di ufficio

27 Marzo 2020
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Il cittadino che, dopo aver denunciato possibili irregolarità nella realizzazione di alcune rampe di accesso ad un fabbricato, chiede al Comandante della Polizia Locale copia dei provvedimenti adottati a seguito dell’esposto, e successivamente pur ricevendo notizia orale del rigetto dell’istanza per mancata indicazione dell’interesse da tutelare, denuncia il Comandante per omissioni di atti di ufficio per mancata notifica della risposta scritta incorre nel reato di calunnia. Sono queste le conclusioni della Corte di Cassazione contenute nella sentenza n.7606/2020.

La vicenda

Un cittadino ha presentato un esposto per alcune presunte irregolarità che sarebbero state realizzate presso un fabbricato, irregolarità riguardanti l’uso delle rampe di accesso realizzate sulle fasce di rispetto stradale peraltro non segnalate, con l’esecuzione di un ulteriore rampa sul marciapiede. Successivamente il cittadino formulava istanza al Comandante della Polizia Locale per avere copia dei provvedimenti adottati a seguito della denuncia. A mezzo di una ausiliaria del traffico gli veniva comunicata la decisione del rifiuto di accesso agli atti per “la mancata indicazione dell’interesse da tutelare”. Il denunciante, tuttavia, si rifiutava di accogliere la consegna della comunicazione del provvedimento di rigetto, consegna che sarebbe avvenuta “a mano” da parte dell’ausiliaria del traffico, chiedendone, piuttosto, la trasmissione “mediante notifica”, posto che detta ausiliaria non rivestiva la qualità di “agente notificatore”.

In mancanza della notifica dell’atto di accesso il cittadino ha sporto denuncia contro il Comandante della Polizia Locale per omissione di atti di ufficio. Avverso la denuncia il PM ha, invece, rinviato a giudizio per calunnia il cittadino. Il Tribunale di primo grado ha assolto dal reato di calunnia il cittadino perché il fatto non costituisce reato. Infatti, l’imputato non poteva indicare nella querela di avere rifiutato la ricezione dell’atto”, in quanto esso non gli era mai stato “regolarmente” notificato. Di parere diverso la Corte di Appello, adita dal Pubblico Ministero, che ha invece riconosciuto la responsabilità del cittadino. Secondo i giudici di appello l’imputato era ben consapevole che il responsabile della Polizia Municipale aveva rigettato la sua richiesta nei termini previsti dalla legge, in quanto l’ausiliaria del traffico aveva relazionato sul fatto che il cittadino, prima di ricevere la nota del Comandante, aveva letto il relativo provvedimento rifiutando di firmarlo per ricevuta, chiedendo che il medesimo gli venisse notificato. Il reato di calunnia si è pertanto prodotto nel momento in cui il cittadino aveva rappresentato alla Procura della Repubblica un fatto costituente oggettivamente il delitto di omissione di atti di ufficio, poiché denunciava il Comandante dei Vigili per avere omesso di rilasciare nelle forme previste dalla legge (legge n. 241/90 s.m.i.) la documentazione richiesta.

La questione è giunta in Cassazione in quanto la richiesta riguardava i provvedimenti assunti dal Comandante a seguito della denuncia che, nel caso di specie, non furono assunti, inoltre l’imputato ha precisato come la Corte territoriale non abbia adeguatamente valorizzato il fatto che la mancata precisazione nella denuncia contro il comandante di aver ricevuto comunicazione orale non fosse necessaria.

 

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