Quattordicesime (e ulteriori mensilità aggiuntive) fuori dallo sconto contributivo. La riduzione dello 0,8% della trattenuta per la pensione pagata dai lavoratori, infatti, si può applicare a una sola mensilità aggiuntiva, la tredicesima, sia se pagata a fine anno e sia se con ratei mensili. Lo precisa l’Inps nella circolare n. 43/2022, dando il via libera al riconoscimento dell’incentivo a favore dei dipendenti, pubblici e privati, eccetto domestici, con paga mensile fino a 2.692 euro, previsto dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021). Per il riconoscimento del bonus, operativo solo nel corrente anno, non è richiesto al datore di lavoro la regolarità contributiva (Durc), né il rispetto dei principi generali sugli incentivi. Cedolini più pesanti. L’incentivo vale per i dipendenti di tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, anche se non sono imprenditori (esempio: studi professionali), con la sola eccezione dei domestici. In particolare, si applica mensilmente, da gennaio a dicembre 2022, a una sola condizione: rispetto del limite di retribuzione mensile, da intendersi quale «retribuzione imponibile ai fini previdenziali», di 2.692 euro. Resta il dubbio (l’Inps non precisa) se l’incentivo è applicabile anche alle «co.co.co. etero-organizzate» o di «terza generazione», cioè alle co.co.co. soggette alla stessa disciplina del lavoro dipendente. La misura dello sconto, che non comporta conseguenze negative ai fini della maturazione delle pensioni, è pari allo 0,8% dell’aliquota IVS a carico dei lavoratori. Il limite di retribuzione. L’esonero spetta a una condizione: che la retribuzione imponibile contributiva, anche nel caso di part-time, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per il mese di dicembre, del rateo di tredicesima. In pratica, dunque, l’esonero si applica con riferimento alla «retribuzione lorda» del lavoratore. Verifica «mensile». Il rispetto della soglia di 2.692 euro, spiega l’Inps, va verificato mese per mese sul relativo imponibile contributivo. Pertanto se in un singolo mese la retribuzione lorda risulta d’importo superiore, il lavoratore per quel mese non avrà diritto al beneficio. Solo la «tredicesima». A dicembre, spiega l’Inps, l’importo soglia (2.692 euro) va maggiorato del rateo di tredicesima. Dal punto di vista operativo, però, è come se al lavoratore venissero riconosciuti due esoneri: uno sulla retribuzione del mese, se non supera 2.692 euro; l’altro sulla tredicesima corrisposta nello stesso mese, se non supera 2.692 euro. Nel caso in cui la tredicesima sia erogata a ratei mensili, fermo restando che la retribuzione lorda (imponibile contributivo al netto dei ratei di tredicesima erogati nel mese) risulti non superiore a 2.692 euro, sarà possibile applicare la riduzione anche ai ratei di tredicesima solo e soltanto se l’importo dei ratei non sia superiore nel mese di erogazione a 224 euro (2.692 euro/12 mesi). Nel caso in cui, infine, sia prevista l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima, nel relativo mese di erogazione (di tale mensilità aggiuntiva) la riduzione contributiva non trova applicazione, perché la norma fa riferimento alla sola tredicesima per la maggiorazione della soglia mensile dei 2.692 euro.e>
Sconto Inps ai dipendenti al via
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