SANZIONI
Accredito e valuta nel pagamento delle sanzioni con strumenti elettronici – il debitore deve tenere conto dei tempi necessari per l’accredito a favore del beneficiario – le indicazioni del Ministero dell’interno (G. Carmagnini)

18 Gennaio 2016
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A volte il buon senso non è sufficiente o meglio non lo è di fronte a interessi che lo superano. Mi riferisco alle risposte fornite in merito al pagamento delle sanzioni amministrative del codice della strada con gli strumenti elettronici, peraltro sempre più diffusi e previsti come alternativa obbligatoria al pagamento tradizionale, in contante, a mani (artt. 202 e 207) ovvero presso le casse e le tesorerie, o a mezzo conto corrente postale. Il buon senso e i principi generali applicabili in analogia vorrebbero, almeno a mio parere, che quando è dato un termine per un adempimento e per assolvervi sono indicati gli strumenti obbligatori, ancorchè alternativi, tale termine sia pienamente godibile o come termine libero, se espressamente previsto, ovvero secondo le ordinarie regole del computo dei termini che per le obbligazioni è riferibile agli articoli 1187 e 2963 del codice civile.
È invece noto che il pagamento mediante bonifico reale o bonifico virtuale hanno dei tempi che variano in ragione dello strumento scelto, dell’orario e del giorno in cui sono disposti e dell’istituto a cui viene ordinato il pagamento, andando a ridurre, anche nell’ordine di alcuni giorni, i termini disposti dalla legge per l’adempimento e se a questo si aggiunge che dalla scadenza del termine per il pagamento delle sanzioni del codice della strada non decorre la semplice applicazione degli interessi di mora, ma bensì un aumento del 30% o di circa il 100% dell’obbligazione, la questione si fa rilevante. Inoltre, si tenga conto che per l’articolo 193 del codice della strada la differenza tra la data di pagamento e quella di accredito può determinare oltre che l’iscrizione a ruolo della differenza tra quanto versato e la metà del massimo edittale della sanzione, anche la confisca del veicolo.
Il problema, che non può certo rappresentare una novità, è stato invece sollevato in ragione dei termini ridotti per accedere al beneficio della riduzione del 30% rispetto al minimo edittale, quando il pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, ma esisteva anche prima per i pagamenti da effettuarsi nel termine generale di 60 giorni di cui all’articolo 202, prima dell’introduzione del nuovo beneficio di legge.
Va detto che, salvo si tratti di pagamenti con carta di credito, per i quali però il problema non pare si ponga in quanto l’accredito al beneficiario è istantaneo (ovviamente se coperto dalla valuta o dallo scoperto), di regola la valuta per il debitore è immediata, mentre l’accredito per il beneficiario è successivo di almeno un giorno lavorativo. In sostanza il debitore si priva immediatamente, con l’ordine di pagamento, della somma per la quale ha disposto il versamento sul conto corrente bancario del creditore, mentre per quest’ultimo la valuta decorrerà in un tempo successivo. In sostanza esiste una camera di compensazione bancaria, a tutto vantaggio del sistema bancario, dove questa somma rimane sospesa, anche se le operazioni bancarie con sistemi elettronici dovrebbero essere pressoché istantanee. Quello che è certo che, salvo revoca dell’ordine, la quale comunque ha anche questa dei termini oltre i quali non può avvenire, il debitore si priva istantaneamente della valuta, ma, per il sistema vigente, altrettanto certo è che il creditore non ha la valuta immediatamente e tantomeno l’accredito avviene in tempo reale, ma questi sono sfasati.

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Vedi la Circolare Minstero dell’interno, 14/1/2016 sul Pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme del Codice della Strada, mediante bonifico bancario e strumenti elettronici di pagamento

 

 

 

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