Il richiamo operato all’articolo 194 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 è limitato alle sanzioni amministrative di carattere pecuniario. Cassazione Civile, sez. II, 23/10/2009, n. 22550

12 Ottobre 2012
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Il richiamo operato all’articolo 194 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 è limitato alle sanzioni amministrative di carattere pecuniario, mentre, per quelle di natura diversa, quali sospensioni, revoche et similia, concretamente incidenti sulla possibilità di continuare a circolare, evidenti esigenze di politica preventiva e repressiva hanno imposto la deroga alla regola generale di cui all’art. 2 cit.

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