In tema di sanzioni amministrative è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, sia essa dolosa o colposa, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa, in ordine al fatto vietato, a carico di colui che lo abbia commesso, con la conseguenza che grava su quest’ultimo l’onere di provare di aver agito senza colpa. Fattispecie relativa al non corretto funzionamento del cronotachigrafo – Corte di Cassazione, 10/3/2014.
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