Niente obbligo di comunicare i dati del conducente se il ricorso è pendente

Commento all’Ordinanza della Corte di Cassazione Civile sez. II 6 dicembre 2025, n. 31871

Giuseppe Carmagnini 18 Marzo 2026
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L’ordinanza n. 31871/2025 ribalta di nuovo la linea “illecito istantaneo e autonomo” (Cass. 15542/2015; 18027/2018) e conferma il nuovo filone decisorio secondo il quale l’obbligo di comunicare i dati del conducente resta sospeso finché è pendente il contenzioso sul verbale presupposto, per cui la violazione ex art. 126-bis, comma 2, C.d.S. si configura soltanto dopo la definizione dei ricorsi e, se il ricorso sul verbale presupposto è accolto l’obbligo di comunicare i dati del trasgressore viene meno ab origine.  Sulla base di tale approdo la Cassazione accoglie il ricorso annullando il verbale  con compensazione spese per l’oscillazione giurisprudenziale di cui almeno è stato dato atto.

Ovviamente il dispositivo è coerente con la premessa, ma è la premessa ad essere dogmaticamente destituita di fondamento e operativamente disfunzionale perché in presenza di una deroga ancorata entro precisi limiti (“senza giustificato e documentato motivo”) si spinge a evocare la condizione relativa alla “definizione del verbale” (quella funzionale alla comunicazione all’anagrafe nazionale entro trenta giorni) come ulteriore deroga dell’obbligo nonostante che il legislatore abbia ancorato l’onere del proprietario a un termine perentorio e non ulteriormente derogabile (“entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione”), senza alcun rinvio alla “definizione” del contenzioso. Se davvero il legislatore avesse voluto una sospensione automatica, avrebbe scritto una disciplina di sospensione/interruzione del termine (o indicato un dies a quo successivo alla definizione del contenzioso), non una fattispecie omissiva con esimente tipizzata da un giustificato e documentato motivo che può sé evidenziarsi anche in un ricorso, ma non costituire una deroga astratta.

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