Premessa
L’articolo 2 della legge 24 aprile 2026, n. 54 di conversione del decreto-legge 23 febbraio 2026, n. 23 – pacchetto sicurezza 2026 – ha modificato l’articolo 104, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
La disposizione, come ben noto agli organi di polizia giudiziaria, contiene la descrizione delle modalità esecutive del sequestro preventivo di cui all’articolo 321-bis c.p.p.
La novità consiste nell’aver inserito nell’articolo una nuova lettera e-bis con cui si dettano innovative disposizioni sulle modalità da seguire nella esecuzione del sequestro preventivo sui contenuti online del profilo personale e sui relativi dati, realizzato, in sintesi, mediante ordine ai prestatori di servizi di hosting, ai fornitori di piattaforme online o di motori di ricerca o ai prestatori di servizi intermediari della società dell’informazione quali definiti all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b) , della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, di rimuovere i contenuti e i dati o disabilitare l’accesso al profilo, garantendo comunque, ove tecnicamente possibile, la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite.
Sui contenuti specifici di tale nuova modalità esecutiva del sequestro preventivo torneremo nel prosieguo, ma l’occasione è propizia per proporre ai colleghi una sintesi sui contenuti, modalità operative e, appunto, esecutive, pertinenti i sequestri, di iniziativa o su delega, della polizia locale quale organo di polizia giudiziaria.
§. 1 Definizioni e tipologie di sequestri
In via generale il sequestro è qualificabile come una misura con cui l’autorità giudiziaria o, nei casi consentiti, la polizia giudiziaria, sussistendo i presupposti di legge, dispone un vincolo materiale o giuridico su di un bene materiale o immateriale che per qualche motivazione, da riprodurre negli atti a sostegno, interessa un procedimento penale.
L’attuale codice di procedura penale, anche dopo la riforma Cartabia, diversamente dal codice di rito del 1930[1], prevede tre tipi di sequestro: il sequestro conservativo, il sequestro preventivo, il sequestro probatorio.
Il sequestro penale (o probatorio) è disciplinato dagli articoli 253 e ss. c.p.p. (e dall’articolo 354, comma 2, ove eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria) ed è inquadrato nei mezzi di ricerca della prova. Ha per oggetto il corpo del reato o le cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti sulla base della definizione offerta dal secondo comma dell’articolo 253 c.p.p.
Il sequestro preventivo è disciplinato dall’articolo 321 c.p.p. ed è definito come una misura cautelare reale finalizzata a prevenire il pericolo che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati, ovvero ancora è attivabile in presenza di beni oggetto della pena accessoria della confisca.
Il sequestro conservativo, infine, ha una funzione essenzialmente di garanzia per l’adempimento delle obbligazioni civili nascenti dalla commissione di un reato ed è anch’esso classificato dall’attuale codice di rito come misura cautelare reale. In altri termini il sequestro conservativo è inteso ad impedire la libera disponibilità, da parte dell’indagato, dei beni che costituiscono la garanzia dei diritti dei creditori, siano essi lo Stato, per il pagamento delle pene pecuniarie e delle spese processuali, ovvero le parti civili per le obbligazioni derivanti da reato (articolo 316 codice di procedura penale).
Il sequestro conservativo è attuato su espressa domanda della parte civile ovvero del pubblico ministero.
Ad esso pertanto non è legittimata la polizia giudiziaria.
In questo breve approfondimento ci interessiamo delle prima due forme di sequestro.
Si ricorda comunque che oltre alle accennate tipologie di sequestro, inevitabilmente collegate alla pregressa commissione di reati, sussistono altre analoghe misure collegate alla accertata commissione di illeciti amministrativi (fra tutte si ricorda l’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 o, nello specifico della circolazione stradale, il ben noto articolo 213 codice della strada) ovvero collegate ad esigenze di polizia amministrativa preventiva.[2]
§. 2 Sequestro probatorio
Analizziamo questo mezzo di ricerca della prova sotto un duplice angolo di osservazione: ove sia disposto direttamente dall’autorità giudiziaria e da questa delegato alla polizia giudiziaria o laddove sia attivato direttamente dalla polizia giudiziaria di iniziativa.
2.1 Disposto dall’autorità giudiziaria
Per quanto il sequestro possa essere disposto anche dal giudice dell’udienza preliminare, dal giudice delle indagini preliminari o dal giudice del dibattimento, a noi interessa soprattutto quello disposto con decreto dal pubblico ministero e delegato alla polizia giudiziaria per la concreta esecuzione.
Il presupposto indispensabile anche solo per la astratta ipotizzabilità della misura è che sia stato commesso un reato e che le cose da sequestrare siano in qualche modo utili alla prova del fatto per cui si procede.
Più in particolare l’articolo 253 c.p.p. stabilisce che l’autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro
– del corpo del reato
– delle cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti
La definizione di corpo del reato è contenuta nell’articolo 253 c.p.p. secondo cui sono tali le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.
Sul punto occorre distinguere tra:
– le cose sulle quali il reato è stato commesso, da intendere quelle che costituiscono l’oggetto materiale del reato su cui si è incentrata l’attività criminosa (per es.: la patente od altro documento oggetto di falsificazione);
– le cose mediante le quali il reato è stato commesso, ossia quelle tramite le quali si è realizzata la condotta incriminata (per es.: una pietra utilizzata per procurare lesioni);
– le cose che costituiscono il profitto, il prodotto od il prezzo, che rappresentano, cioè, il risultato, illecito, della condotta criminosa e possono essere costituite da vantaggi patrimoniali o non patrimoniali ed anche da beni acquisiti in conseguenza della commissione di un reato.
La legge non prevede una definizione legislativa di cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti e la sua perimetrazione è di creazione dottrinale o giurisprudenziale. È intuitivo che gli oggetti che rientrano nella nozione di corpo del reato risultano per diretta volontà di legge rilevanti ai fini dell’accertamento dei fatti. È anche logica conseguenza che la menzione, accanto al corpo del reato, di cose ad esso pertinenti, non può riferirsi a ciò che già forma oggetto di espressa previsione; la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che è pertinente al reato qualunque cosa necessaria od utile alla prova dei fatti. Come si è chiarito in dottrina “il concetto di pertinenza consiste in qualsiasi relazione che intercorra tra cosa e reato, qualificata dalla potenzialità della cosa stessa ad essere un utile strumento di accertamento del fatto, o più precisamente degli elementi di cui all’articolo 187 c.p.p.”.
In termini di competenza il sequestro è disposto con decreto del pubblico ministero (nella maggioranza dei casi) oppure del GUP o del giudice del dibattimento. Rientra nella competenza del GIP, solo nella marginale ipotesi descritta dall’articolo 368 c.p.p.
Il provvedimento deve essere adeguatamente motivato e deve dar conto, non tanto della sussistenza di fondati motivi di esistenza di un reato, ma quanto meno della presenza di elementi, anche indiziari, sufficienti a fondare un giudizio di ragionevole probabilità sulla sua pregressa commissione e del collegamento diretto od indiretto esistente tra l’ipotesi criminosa rappresentata e la res su cui il sequestro stesso cade.
L’esecuzione, giusta la versione letterale dell’articolo 253, comma 3, c.p.p., può essere gestita direttamente dalla autorità giudiziaria procedente, oppure, come di solito accade, essere affidata in delega alla polizia giudiziaria.
In questa ipotesi – che poi rappresenta senza dubbio la casistica di maggiore ricorrenza – competente all’esecuzione della misura è il solo ufficiale di polizia giudiziaria, benché non rappresenti profilo di irregolarità la presenza, in aiuto e collaborazione, di agenti di polizia giudiziaria.
Ricevuto il decreto di sequestro la polizia giudiziaria deve procedere alla sua materiale esecuzione.
Sul punto, ci limitiamo a ricordare che:
– l’articolo 253, comma 4 c.p.p. dispone che copia del decreto va consegnata all’interessato, da intendersi non esclusivamente come il proprietario della cosa da sequestrare, ma anche come colui che a qualsiasi legittimo titolo esercita su di essa un potere legittimo di disposizione, uso o detenzione;
– oltre al decreto di sequestro, preferibilmente nella immediatezza del fatto o, ex articolo 357, comma 3 e 373 c.p.p., immediatamente dopo, deve essere predisposto il verbale di esecuzione del sequestro disposto dall’autorità giudiziaria, al cui interno si darà conto delle cose sequestrate, delle persone presenti, delle attività intraprese, delle modalità di custodia e delle cautele od altro individuate per garantire la corretta esecuzione dell’incarico, come, per esempio, ove si tratti di attività commerciali o produttive in essere, le misure adottate per la messa in sicurezza della struttura e degli impianti o delle disposizioni impartite per la eventuale prosecuzione dell’attività, ove consentita, o l’ingresso successivo nell’area di persone autorizzate. In questo caso gli accorgimenti da adottare non potranno essere contenuti nel decreto, né è necessario chiederne autorizzazione preventiva all’AG, atteso che si tratta di misure affidate alla competenza, quasi esclusiva, dell’organo incaricato della esecuzione.
È da ritenere che anche il verbale di sequestro debba essere consegnato in copia all’interessato. Si tenga comunque presente che la mancata consegna all’interessato del decreto (o del verbale) di sequestro non determina una nullità, ma semplicemente impedisce il decorrere del termine per la eventuale presentazione del riesame.
Il verbale deve essere depositato nella segreteria del pubblico ministero entro il terzo giorno successivo al suo compimento ai sensi dell’articolo 366 c.p.p.;
– il sequestro, come ben sappiamo, può avere oggetto beni mobili, ed in tal caso l’esecuzione avviene tramite apprendimento materiale della cosa e formazione del reperto seguendo le indicazioni contenute nell’articolo 82 disp. att. c.p.p., ovvero beni immobili ed in questo caso si tratta di apporre vincoli visibili (cartelli, nastri di recinzione ecc.) di natura meramente virtuali, diretti a comunicare ad erga omnes l’esistenza del vincolo ed il divieto assoluto di accedere all’area circoscritta pena la integrazione dei reati previsti in queste ipotesi;
– trattandosi di attività delegata non occorre dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore ai sensi degli articoli 356 c.p.p. 114 disp. att. c.p.p., né è necessario dare avviso preventivo al difensore il quale peraltro può presenziare all’esecuzione e proporre osservazioni da verbalizzare. Se si tratta del primo atto compiuto con la presenza dell’indagato, il pubblico ministero deve dare preventiva notifica delle informazioni ex articolo 369 e 369-bis c.p.p.;
– in ordine alle modalità esecutive si ricorda inoltre che per il sequestro probatorio non devono essere seguite le disposizioni contenute nell’articolo 104 disp. att. c.p.p. relative esclusivamente al sequestro preventivo;
– per quanto riguarda la custodia dispone l’articolo 259 c.p.p. è previsto che le cose oggetto di sequestro siano affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria, salvo che l’autorità giudiziaria disponga diversamente nominando un custode. Ove sia disposto in questi termini, compete alla polizia giudiziaria provvedere alla nomina di un custode, dandone atto nel verbale, con sottoscrizione e consegna di copia allo stesso custode nominato. Il successivo articolo 260 c.p.p. dispone in ordine alla custodia di cose deperibili prevedendo che in tali ipotesi si proceda alla vendita o alla alienazione. A tali incombenti, ex articolo 83 disp. att., provvede la cancelleria o la segreteria e non, salvo espressa delega, la polizia giudiziaria. Un caso particolare di custodia è disciplinato nel comma 3-bis dell’articolo 260 c.p.p. e riguarda il sequestro a carico di ignoti di merci contraffatte. In questi casi, decorsi tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, la polizia giudiziaria può distruggere le merci previa comunicazione alla autorità giudiziaria, se del caso conservando un campione da utilizzare a fini giudiziari, Se l’Ag non presenta opposizione o non dispone diversamente, le merci possono essere distrutte senza necessità di altro provvedimento. È sempre bene redigere verbale delle operazioni compiute. Quindi occorre rispettare due termini:
–tre mesi dalla esecuzione del sequestro
–quindici giorni dalla comunicazione alla procura.
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[1] Il codice di procedura penale del 1930 non prevedeva il sequestro preventivo, come misura cautelare reale ed il sequestro conservativo era di fatto sostituito da un’altra misura definita come ipoteca legale. Era unicamente previsto quello che alle nostre attuali latitudini operative è ora definito come sequestro probatorio.
[2] Per anticipare la soluzione di una domanda che spesso ricorre nella operatività quotidiana, si ricorda che le diversificate forme di sequestro ben possono coesistere e sussistere simultaneamente su uno stesso bene. In ambito “sequestri penali” la cassazione ha sempre espresso opinione favorevole risolvendo il quesito sulla diversa finalità espressa, per esempio, da un sequestro probatorio e preventivo, di tal che è senz’altro ipotizzabile la presenza di un duplice vincolo sullo stesso bene, Ma ad analoghe conclusioni si perviene anche in caso di simultanea presenza di sequestro probatorio (o preventivo) e amministrativo dovuta alla astratta rappresentazione di un concorso reale di violazioni tra disposizioni punitive di diversa natura (amministrativa e penale) argomentando proprio sulla diversa struttura dei correlati procedimenti cui esse si collegano, di modo che, per esempio, la eventuale declaratoria di inesistenza di un reato, con caducazione del vincolo reale imposto, non pregiudica il mantenimento dell’analogo vincolo imposto sul bene in presenza della violazione amministrativa ritenuta invece sussistente e viceversa.
I sequestri nell’attività di iniziativa e su delega della polizia locale, quale organo di polizia giudiziaria (sintesi)
Approfondimento di Massimo Ancillotti
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