La Cassazione conferma l’orientamento sul cattivo stato di conservazione degli alimenti

Articolo di Saverio Linguanti

7 Maggio 2021
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La Corte di Cassazione Penale sez. III, con sentenza n. 9910/2021 (udienza del 23 novembre 2020) ha esaminato il caso di un commerciante itinerante giudicato colpevole dal Tribunale del reato di cui all’art. 5, lettera b), del d.lgs. n. 283/1962, perché deteneva per la vendita sulla via pubblica vari prodotti ittici in cattivo stato di conservazione, in quanto posti su un banchetto occasionale privo di copertura a temperatura ambiente, e sottoposti agli agenti atmosferici e inquinanti.

Contro la sentenza il colpevole ha presentato ricorso in cassazione lamentando la genericità e l’indeterminatezza del capo d’imputazione, non permettendo la sua formulazione di comprendere il luogo, le modalità dei fatti, il tipo di prodotto ittico venduto, in relazione al verbale di sequestro.

In aggiunta a ciò, il commerciante contesta il vizio di motivazione in ordine al cattivo stato di conservazione degli alimenti ed alla destinazione degli stessi al commercio in quanto la sentenza del Tribunale in primo luogo sarebbe carente di motivazione perché in relazione alla condizione degli alimenti, non ha prodotto alcun cenno sui risultati delle analisi effettuate dall’ASL; in secondo luogo, analoga carenza di motivazione si riscontrerebbe secondo il ricorrente in relazione alla presenza o meno di avventori intenzionati ad acquistare il prodotto, elemento necessario per capire se vi fosse stata effettivamente la vendita o quantomeno la destinazione alla vendita.

 

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