Quando la truffa si annida nei contratti conclusi via internet

Approfondimento di Saverio Linguanti

7 Dicembre 2022
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L’ipotesi di truffa nell’esecuzione di un contratto può ben configurarsi anche dopo la stipula del contratto stesso : a questa conclusione è giunta la Cassazione penale, sentenza n. 34916 del 21 settembre 2021.

I giudici della seconda sezione infatti hanno sostenuto che nei contratti sottoposti a condizione, ovvero in quelli ad esecuzione differita o che non si esauriscono in un’unica prestazione, il reato di truffa si configura qualora “gli artifici e raggiri siano posti in essere anche dopo la stipula del contratto e durante la fase di esecuzione di esso nel momento in cui si manifesti il fine di conseguire una prestazione altrimenti non dovuta o di far apparire verificata la condizione”.

 

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