La circolare ricorda che il decreto-legge ha disposto l’incremento di circa 5.000 posti, da attivare nell’ambito della rete dei centri temporanei di accoglienza (CAS) ed ha autorizzato:
- l’attivazione di 3.000 posti del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI),
- ha esteso ai profughi ucraini la riserva di posti (complessivamente 5.000) del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) già prevista e finanziata per i cittadini afghani evacuati la scorsa estate,
- ha stabilito che, a decorrere dall’inizio del conflitto, i profughi ucraini possono accedere alle strutture di prima accoglienza (CAS) ed al Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) anche se non in possesso della qualità di richiedente protezione internazionale o degli altri titoli previsti dalla normativa vigente per l’accesso.
Dal punto di vista operativo, la circolare sottolinea
- l’ urgenza di assicurare la disponibilità di soluzioni di accoglienza che tengano conto della peculiarità dei cittadini in ingresso (prevalentemente donne e bambini), in conformità a quanto previsto dall’art. 11 del d.lgs n. 142/2015 e dal relativo schema di capitolato di appalto approvato con d.m. del 29 gennaio 2021, avvalendosi anche della possibilità di fare ricorso alle procedure di affidamento in via di urgenza.
- richiama la possibilità di sottoscrivere accordi di collaborazione con i comuni al fine di affidare ai comuni stessi la gestione dell’accoglienza, sempre secondo la disciplina del sistema CAS, con oneri a carico di questo ministero.
- evidenzia l’importanza del coinvolgimento delle istituzioni locali, degli uffici consolari e dei rappresentanti locali delle comunità di cittadini ucraini per consentire il monitoraggio del fenomeno anche in considerazione della presenza di minori in età scolare.