Il pacchetto sicurezza 2026

Approfondimento di Massimo Ancillotti

Massimo Ancillotti 28 Aprile 2026
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Il pacchetto sicurezza 2026 è finalmente legge, anche in termini formali.

Sulla Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2026, n. 95 è stata finalmente pubblicata la legge indicata in oggetto recante conversione, con consistenti modifiche, del decreto-legge 23/2026, ossia del pacchetto sicurezza 2026.

E’ stata una guerra contro il tempo tra dispute parlamentari e contrasti con gli uffici del Quirinale.

Ma poi come sempre è stata trovata una soluzione di compromesso.

In realtà la mini riforma “sicurezza 2026” si compone di 4 diverse componenti:
il decreto-legge 23/2026 che ha governato la materia dal febbraio 2026 alla data della sua conversione in legge;
la legge di conversione 54/2026 recante anche una serie non trascurabile di integrazioni rispetto al testo del decreto-legge sdoganato dal Governo;
l’ulteriore decreto-legge 24 aprile 2026, n. 55, anch’esso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 95, recante disposizioni urgenti in  materia  di  rimpatri  volontari  assistiti, con cui, contestualmente alla sua approvazione, si modifica un aspetto del pacchetto sicurezza legato ai compensi spettanti ai legali muniti di  mandato,  che  abbiano  fornito assistenza allo straniero  nella  presentazione  della  richiesta  di partecipazione a un programma di rimpatrio  volontario  assistito,  e nel  relativo  procedimento. Aspetto su cui il Quirinale pare si fosse dichiarato non disponibile a dialoghi, al punto che il Governo per evitare la decadenza dell’intero pacchetto 2026 per scadenza dei termini per la conversione, ha accettato di proporre la modifica richiesta con ulteriore decreto-legge. Si tratta di aspetti che esulano, comunque, dalla competenza specifica dei Corpi di polizia locale;
un disegno di legge – ancora in completa fase di gestazione – recante disposizioni in tema di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, di cui parleremo a tempo debito, non appena avremo maggiori informazioni.

In questo – ed altri – spazi di commento ci limiteremo, pertanto, ad una illustrazione meramente divulgativa delle modifiche introdotte dalla legge di conversione del decreto-legge 23/2026, sempre limitatamente agli aspetti di nostra abituale competenza operativa, ricordando che con precedente approfondimento già avevamo anticipato la illustrazione delle modifiche ulteriormente prodotte al codice della strada in tema di parcheggiatori e guardiamacchine abusivi e di spazi sosta destinati a veicoli porta valori (articoli 7 e 158 codice della strada), nonché al già commentato articolo 192, comma 7-bis (delitto di fuga con pericolo per incolumità altrui) in relazione al quale la legge di conversione interviene solo con modifiche formali.

Si anticipa inoltre che a breve, a disposizione di tutti gli abbonati, provvederemo a proporre un e-book specifico relativo alla illustrazione – ancora inevitabilmente divulgativa – dell’intero decreto-legge 23/2026 all’esito della sua conversione in legge 54/2026.

Con queste premesse procediamo oltre.

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