ZTL legittima se tutela salute, ambiente, patrimonio culturale – Consiglio di Stato, 6/5/2015
Alcuni titolari di autorimesse private ricorrevano contro l’ordinanza del Comune di Firenze istitutiva della zona a traffico limitato (Ztl). Il Consiglio di Stato ricorda che l’articolo 7 CdS prevede che nei centri abitati i Comuni possono, con ordinanza del sindaco, limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per “esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale”.
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