Al di fuori di tale ipotesi, considerato che la vendita di autoveicolo è contratto consensuale e che perciò l’effetto traslativo della proprietà si verifica a seguito del mero consenso delle parti (art. 1376 c.c.), le risultanze del pubblico registro automobilistico hanno il valore di presunzione semplice, che può essere vinta con ogni mezzo di prova.
L’iscrizione al PRA è preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo da parte di coloro che abbiano causa dal medesimo autore. Cassazione civile, sez. I, 17/12/2012, n. 23215
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