L’attività espletata dalla polizia municipale rientra nella nozione di servizi di ordine pubblico e, secondo la Consulta, la nozione di sicurezza pubblica è stata definita come la “funzione inerente alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell’ordine pubblico” e tale definizione è stata, poi, precisata nel senso che la polizia di sicurezza ricomprende “le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell’ordine pubblico, da intendersi quale complesso dei beni giuridici fondamentali o degli interessi pubblici primari sui quali si fonda l’ordinata convivenza civile dei consociati”. Pertanto, per la Cassazione (sentenza n.8004/2021
) deve essere riconosciuto estensibile, al personale della polizia locale che abbia agito nell’ambito della sicurezza pubblica, i benefici che la legge attribuisce alle vittime del dovere, mentre per quanto riguarda la quantificazione dei benefici, in ragione di una non unanime posizione del giudice di legittimità, la questione è stata rimessa alla Sezione Unite per la relativa risoluzione di massima.
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