Cartelloni pubblicitari su strada: nuova sentenza

I giudici della Cassazione, con la sentenza n. 25884/2016, si pronunciano in materia di affissione di cartelloni pubblicitari su strade e autostrade, facendo chiarezza nell’interpretazione dei cc. 1 e 7 dell’Art. 23 C.d.S.

 

Marco Vitali 28 Dicembre 2016
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
È vietato affiggere cartelloni pubblicitari in corrispondenza degli itinerari internazionali, autostrade, strade extraurbane principali e rampe d’accesso. Questa norma censoria ha però diverse eccezioni, riguardanti la posizione o l’argomento del cartello. Per fare un esempio, è permessa l’esposizione di pubblicità qualora ci si ritrovi in aree di servizio e parcheggio, o si tratti di segnali promotori del territorio indicanti servizi o aree di sosta.

Il caso: cartellone esposto in prossimità di un raccordo autostradale

La Sentenza riguarda il caso di una società sanzionata, ai sensi degli articoli 23, comma 1 e 7 C.d.S., per aver installato un cartellone pubblicitario in prossimità di un raccordo autostradale. Questo era chiaramente visibile circolando sulla carreggiata.

In questo caso, ricordano i giudici della Suprema Corte, non è sufficiente né ottenere l’autorizzazione dell’ente proprietario della strada (il comune nel frangente preso in esame) né assicurarsi che l’esposizione non disturbi la guida e la circolazione stradale. Secondo il settimo comma dell’Art. 23 C.d.S., infatti, è vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi”.

La regola ha comunque una serie di eccezioni:

“il (omissis) rigore viene temperato, nel prosieguo del testo del comma, da una serie di previsioni derogative (con riferimento alle aree di servizio o di parcheggio, con riferimento ai segnali indicanti servizi o indicazioni agli utenti, con riferimento alle insegne di esercizio, con riferimento ai cartelli di valorizzazione e promozione del territorio).”

Il ricorso presentato in Cassazione viene quindi accolto, perché nella sentenza non è esaminato né presentato nessuno di questi casi.

Risulta evidente quindi la fondamentale differenza fra il comma 1 e il comma 7 dell’articolo 23 C.d.S.: mentre per le strade in genere è vietata l’installazione di cartelli che possano disturbare la guida (secondo il comma 1), per le autostrade è vietata qualsiasi forma di pubblicità, salvo che nelle aree di servizio (secondo il comma 7).

Consulta la sentenza 15.12.2016 n. 25884 della Corte di Cassazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento