Perché la Corte costituzionale ha bocciato i vincoli sugli NCC

5 Novembre 2025
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Con la sentenza n. 163 del 4 novembre 2025, la Corte costituzionale ha accolto i ricorsi della Regione Calabria contro il decreto interministeriale n. 226/2024 e le relative circolari attuative sul foglio di servizio elettronico per il noleggio con conducente (NCC). La Consulta ha dichiarato che non spetta allo Stato imporre vincoli temporali di venti minuti tra prenotazione e corsa, né obbligare gli operatori all’uso esclusivo di un’applicazione ministeriale. Tali misure, ritenute sproporzionate rispetto al fine concorrenziale, invadono la competenza regionale in materia di trasporto pubblico locale.

La decisione: accolti i conflitti di attribuzione sollevati dalla Regione Calabria


La Corte costituzionale ha riconosciuto la fondatezza dei conflitti di attribuzione promossi dalla Regione Calabria contro lo Stato per l’adozione del decreto interministeriale 16 ottobre 2024, n. 226, e delle successive circolari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Gli atti contestati regolavano la tenuta del foglio di servizio elettronico (FDSE) per gli operatori NCC e introdussero una serie di obblighi che, secondo la Regione, invadevano la sfera di competenza legislativa e regolamentare regionale in materia di trasporto pubblico locale.

La Consulta ha accolto la tesi della ricorrente, stabilendo che il Ministero non poteva introdurre regole operative tali da incidere direttamente sull’attività economica degli NCC, valicando i limiti della competenza statale in materia di tutela della concorrenza.

Vincolo dei venti minuti e divieto di contratti con intermediari: misure sproporzionate


Al centro della pronuncia si trovano tre disposizioni chiave:
• il vincolo temporale minimo di venti minuti tra prenotazione e inizio della corsa, per i servizi con partenza diversa dalla rimessa;
• il divieto di stipulare contratti di durata con soggetti che esercitano, anche solo in via indiretta, attività di intermediazione (come alberghi o tour operator);
• l’obbligo per gli operatori di utilizzare in via esclusiva l’applicazione informatica del Ministero per la compilazione e gestione del foglio di servizio.

Secondo la Corte, il vincolo dei venti minuti è una misura «sproporzionata rispetto alla finalità antielusiva» che dovrebbe evitare sovrapposizioni con l’attività dei taxi. Tale previsione – si legge nella motivazione – ripropone indirettamente obblighi già dichiarati illegittimi con la sentenza n. 56 del 2020, relativi all’obbligo di rientro in rimessa tra una corsa e l’altra.

Analoga valutazione per il divieto di contratti con intermediari: l’estensione della preclusione anche a chi esercita “indirettamente” attività di intermediazione, come le strutture ricettive o le agenzie di viaggio, è ritenuta una restrizione irragionevole e lesiva della libertà di iniziativa economica privata.

Digitalizzazione e neutralità tecnologica: l’obbligo di app ministeriale è incostituzionale


La Corte ha poi censurato l’obbligo imposto agli operatori NCC di utilizzare un’unica applicazione ministeriale per la compilazione e gestione del foglio di servizio elettronico. Tale misura – si legge nella decisione – «non persegue con strumenti proporzionati la finalità concorrenziale», poiché esistono soluzioni tecnologiche alternative che garantirebbero controlli efficaci e interoperabilità.

Richiamando il principio di neutralità tecnologica sancito dalle direttive e regolamenti europei (tra cui la direttiva UE 2018/1972 e il regolamento UE 2024/1689 sull’intelligenza artificiale), la Corte ha sottolineato che l’amministrazione avrebbe potuto consentire sistemi aperti, gestiti da soggetti certificati, anziché imporre una piattaforma unica.

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