La circolazione delle macchine agricole. Disciplina e controllo
La relazione presentata da G. Favaretto alla XXX edizione de “Le Giornate della Polizia Locale”

15 Settembre 2011
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L’art. 57, comma 1, del Codice della Strada definisce le macchine agricole quali: ”macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività. E’ consentito l’uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio”.

Dalla definizione che dà il codice della strada, si evince chiaramente un primo elemento costitutivo e peculiare delle macchine agricole: la destinazione d’uso prevalente è quella delle lavorazioni agricole e forestali; in tal senso tali attività sono quelle tipiche ossia la preparazione del terreno destinato all’attività agricola (livellamento, aratura, fresatura, concimazione), la semina e la raccolta dei prodotti. Questa attività è effettuata sempre su area non soggetta alla circolazione stradale e pertanto non è soggetta alle regole del Codice della Stradache valgono, per contro, quando la macchina agricola viene posta in circolazione su strada.

La circolazione su strada è consentita in via residuale ed esclusivamente per alcuni scopi strettamente connessi all’attività agro-forestale:
1) per il trasferimento dall’azienda al luogo della lavorazione o tra diversi luoghi di lavorazione;
2) per il trasporto di prodotti agricoli, sostanze di uso agrario e addetti alle lavorazioni.

L’apparente ristrettezza della norma in materia di destinazione d’uso è assolutamente giustificabile se si tiene conto delle “facilitazioni” in particolare in materia fiscale (si pensi alla possibilità di utilizzare gasolio agricolo defiscalizzato) di cui leaziende agricole si avvantaggiano.Ogni altro tipo di uso è sanzionabile ai sensi dell’art. 82, comma 8, del Codice della Strada. L’apparente chiarezza della normativa appena esplicata, confligge in realtà con quanto quotidianamente si riscontra nel corso dei controlli di polizia stradale.

Non è raro imbattersi in mezzi agricoli che trasportano prodotti diversi da quelli delle categorie merceologiche precedentemente elencate. Capita sovente che sui rimorchi agricoli si trovi materiali edile o masserizie varie. In tal caso è importante non cadere nella tentazione di assimilare le attrezzature agricole con il materiale utilizzato per la costruzione, ad esempio, di capannoni connessi all’attività dell’azienda agricola. La definizione che dà l’art. 57 è tanto chiara quanto lapidaria: prodotti agricoli, sostanze di uso agrario e attrezzature destinate all’esecuzione delle attività agricole…

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