È valida la notifica digitale del verbale effettuata da un indirizzo PEC non censito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) ? Esame di una criticità evidenziata da un ricorrente

Approfondimento di Giuseppe Carmagnini

30 Luglio 2020
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È stato proposto un ricorso dove il ricorrente ha fatto valere la mancanza di una ufficialità dell’indirizzo PEC di provenienza della notifica del verbale, in quanto non iscritto nell’IPA.

Appare evidente che il ricorrente ha inteso far discendere una comminatoria di nullità e addirittura di inesistenza della notifica come conseguenza del fatto che l’indirizzo PEC dal quale è stato inviato il verbale non è presente nell’Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), ma tanto non è previsto da alcuna norma positiva e non è certo la presenza dell’indirizzo di posta elettronica certificata all’interno di una banca dati pubblica a determinare la certezza della provenienza dell’atto notificato, quanto, invece, la firma digitale che contraddistingue tanto la relazione di notifica, quanto gli atti notificati e ogni altro allegato inserito nella busta elettronica. Ed infatti il ricorrente si è limitato a tale apodittica affermazione, senza alcun richiamo a una qualsiasi norma positiva. Probabilmente il legale si rifà ad altre norme speciali, come l’articolo 3-bis della Legge 21 gennaio 1994, n. 53, ma la materia nel caso che ci occupa è regolata dal Decreto del Ministero dell’interno 18 dicembre 2017 (Gazz. Uff., 16 gennaio 2018, n. 12) che pone altri incombenti in capo al notificante, che assicurano parimenti la provenienza della notificazione mediante la relazione di notifica.

Ed infatti, mentre la il citato articolo 3-bis dispone senza ombra di dubbio che “La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”, il decreto 18 dicembre 2017 tanto non dispone.

 

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