Il caso di violenza privata
Questo sembra essere il caso dell’uomo giudicato in Corte di Cassazione dalla Sentenza n. 17794 del 7/4/2017. L’imputato ha parcheggiato la propria autovettura in uno spazio riservato dal Comune appositamente a persona diversamente abile, impedendole così di utilizzarlo fino alla rimozione del mezzo.
Diverso però il parere dei giudici, che dopo aver ricordato l’art. 158 sopracitato, che punisce con sanzione amministrativa, chi parcheggi il proprio veicolo negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, ritengono che se quello spazio è riservato espressamente ad una determinata persona, per ragioni attinenti allo stato di salute, alla violazione del Codice Stradale si aggiunge l’impedimento al singolo cittadino a cui è riservato lo stallo. Sussiste pertanto l’elemento oggettivo del delitto di “violenza privata“, di cui all’art. 610 del Codice Penale. La pena? Fino a quattro anni di prigione.
Fondamentale anche l’elemento soggettivo, la consapevolezza dell’imputato, che pur avendo visto la segnaletica verticale e orizzontale che indicava come il posto fosse riservato a un singolo utente disabile, ha lasciato la sua auto in sosta per diverse ore.
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